| (Successione nel contratto).
1. In caso di morte del conduttore gli succedono nel
contratto il coniuge, il convivente
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more uxorio, gli eredi e i parenti ed affini
con lui abitualmente conviventi.
2. In caso di separazione giudiziale, di scioglimento del
matrimonio o di cessazione degli effetti civili dello stesso,
al conduttore succede nel contratto l'altro coniuge, qualora
il diritto ad abitare nella casa familiare sia stato
attribuito a quest'ultimo.
3. In caso di separazione consensuale o di dichiarazione di
nullità del matrimonio, al conduttore può succedere l'altro
coniuge.
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