| (Recesso dal contratto di locazione).
1. Il locatore può recedere dal contratto dandone
comunicazione al conduttore mediante lettera raccomandata con
un preavviso di almeno sei mesi rispetto alla data in cui si
richiede che l'alloggio sia libero da persone e cose.
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2. Il locatore può recedere dal contratto nei seguenti
casi:
a) quando abbia la necessità, verificatasi dopo la
costituzione del rapporto locatizio, di destinare l'immobile
ad uso abitativo proprio, del coniuge o dei parenti in linea
retta entro il secondo grado;
b) qualora il conduttore sia in mora nel pagamento
del canone di locazione per un periodo superiore a tre mesi,
purché la morosità non sia giustificata da un impedimento
soggettivo del conduttore stesso;
c) quando l'immobile locato sia d'interesse
artistico o storico, ai sensi della legge 1^ giugno 1939, n.
1089, nel caso in cui la competente sovrintendenza riconosca
necessario ed urgente che si proceda a riparazioni o restauri
la cui esecuzione sia resa impossibile dallo stato di
occupazione dell'immobile.
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