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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


7374
DDL0616-0020
Progetto di legge Camera n. 616 - testo presentato - (DDL12-616)
(suddiviso in 30 Unità Documento)
Unità Documento n.20 (che inizia a pag.9 dello stampato)
...C616. TESTIPDL
...C616.
...PROPOSTA DI LEGGE --
Art. 18.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC616 ZZ12 ZZPD ZZPR
                     (Norme processuali).
    1.  Qualora il conduttore non rilasci l'immobile nel termine
  indicato nella comunicazione di cui al comma 1 dell'articolo
  17, il locatore può citare in giudizio il conduttore
  osservando le disposizioni richiamate dall'articolo 46 della
  legge 27 luglio 1978, n. 392.
    2.  Competente per territorio è il giudice nella cui
  circoscrizione è situato l'immobile.  Sono nulle le clausole
  derogatorie alle norme sulla competenza territoriale.
    3.  Alla prima udienza, se il convenuto compare e non si
  oppone, il giudice, su istanza del locatore, pronunzia
  ordinanza di rilascio per una delle motivazioni di cui
  all'articolo 17.
    4.  L'ordinanza costituisce titolo esecutivo e
  definitivo.
    5.  Nel caso di opposizione del convenuto il giudice
  esperisce un tentativo di conciliazione.  Se il tentativo di
  conciliazione riesce, viene redatto verbale, che costituisce
  titolo esecutivo.
    6.  In caso di fallimento del tentativo di conciliazione di
  cui al comma 5 o di
 
                              Pag. 10
 
  contumacia del convenuto si procede a norma degli articoli
  420 e seguenti del codice di procedura civile.
    7.  Il giudice, su istanza del ricorrente alla prima udienza
  e comunque in ogni stato del giudizio, valutate le ragioni
  addotte dalle parti e le prove raccolte, può disporre il
  rilascio dell'immobile con ordinanza, che costituisce titolo
  esecutivo.
    8.  Con il provvedimento che dispone il rilascio il giudice,
  tenuto conto della situazione del conduttore e del locatore e
  delle ragioni per le quali viene disposto il rilascio stesso,
  fissa anche la data dell'esecuzione entro il termine di sei
  mesi, ovvero, in casi eccezionali, di ventiquattro mesi dalla
  data del provvedimento.
 
DATA=940527 FASCID=DDL12-616 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0616 TOTPAG=0013 TOTDOC=0030 NDOC=0020 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0009 RIGINIZ=018 PAGFIN=0010 RIGFIN=014 UPAG=NO PAGEIN=9 PAGEFIN=10 SORTRES= SORTDDL=061600 00 FASCIDC=12DDL0616 SORTNAV=0061600 000 00000 ZZDDLC616 NDOC0020 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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