| (Norme processuali).
1. Qualora il conduttore non rilasci l'immobile nel termine
indicato nella comunicazione di cui al comma 1 dell'articolo
17, il locatore può citare in giudizio il conduttore
osservando le disposizioni richiamate dall'articolo 46 della
legge 27 luglio 1978, n. 392.
2. Competente per territorio è il giudice nella cui
circoscrizione è situato l'immobile. Sono nulle le clausole
derogatorie alle norme sulla competenza territoriale.
3. Alla prima udienza, se il convenuto compare e non si
oppone, il giudice, su istanza del locatore, pronunzia
ordinanza di rilascio per una delle motivazioni di cui
all'articolo 17.
4. L'ordinanza costituisce titolo esecutivo e
definitivo.
5. Nel caso di opposizione del convenuto il giudice
esperisce un tentativo di conciliazione. Se il tentativo di
conciliazione riesce, viene redatto verbale, che costituisce
titolo esecutivo.
6. In caso di fallimento del tentativo di conciliazione di
cui al comma 5 o di
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contumacia del convenuto si procede a norma degli articoli
420 e seguenti del codice di procedura civile.
7. Il giudice, su istanza del ricorrente alla prima udienza
e comunque in ogni stato del giudizio, valutate le ragioni
addotte dalle parti e le prove raccolte, può disporre il
rilascio dell'immobile con ordinanza, che costituisce titolo
esecutivo.
8. Con il provvedimento che dispone il rilascio il giudice,
tenuto conto della situazione del conduttore e del locatore e
delle ragioni per le quali viene disposto il rilascio stesso,
fissa anche la data dell'esecuzione entro il termine di sei
mesi, ovvero, in casi eccezionali, di ventiquattro mesi dalla
data del provvedimento.
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