| (Sanzioni).
1. Il locatore che abbia ottenuto la disponibilità
dell'immobile per uno dei motivi di cui all'articolo 17, comma
2, lettere a) e c), e che nel termine di sei mesi
dall'avvenuta consegna non ne abbia fatto un uso conforme a
quello per il quale ha ottenuto il provvedimento di rilascio,
è tenuto, se il conduttore lo richiede, al ripristino del
contratto, salvi i diritti acquistati in buona fede da terzi,
e al risarcimento delle spese di trasloco e degli altri oneri
sopportati, ovvero al risarcimento del danno nei confronti del
conduttore da determinarsi in misura non inferiore a
quarantotto mensilità del canone di locazione percepito prima
della risoluzione del contratto.
2. Il giudice, oltre a determinare il ripristino o
l'ammontare dovuto a titolo di risarcimento del danno, ordina
al locatore il pagamento di una somma da lire 5.000.000 a lire
15.000.000 da devolvere al fondo di cui all'articolo 12 del
comune nel cui territorio è sito l'immobile.
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