| (Norma transitoria).
1. I contratti di locazione non rinnovati ai sensi
dell'articolo 11 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n.
359, per i quali, non essendo stato raggiunto un accordo, sia
intervenuto un provvedimento di sfratto per finita locazione,
sono prorogati di sei anni. Per la determinazione del canone
di locazione relativo al periodo di proroga del contratto si
fa riferimento all'importo calcolato ai sensi della presente
legge, elevato sino a un massimo del 25 per cento.
2. I contratti stipulati sulla base di quanto disposto
dall'articolo 11 del citato decreto-legge n. 333 del 1992,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 359 del 1992,
restano in vigore per i due anni successivi alla data di
entrata in vigore della presente legge; per gli anni
successivi per la determinazione del canone e la durata del
contratto si fa riferimento a quanto disposto dalla presente
legge.
3. Il locatore, nel caso di cui al comma 2, nei due anni in
cui resta in vigore il canone di locazione pattuito sulla base
dell'articolo 11 del citato decreto-legge n. 333 del 1992,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 359 del 1992,
non ha diritto alle detrazioni fiscali di cui all'articolo 22
della presente legge.
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