| (Agevolazioni fiscali per il locatore).
1. Il locatore che dimostri di avere locato ad uso
abitativo un immobile successivamente alla data di entrata in
vigore della presente legge, ovvero che alla data
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di entrata in vigore della presente legge possieda un
immobile locato ad uso abitativo, per l'intera durata della
locazione, salvo quanto previsto dall'articolo 21, ha diritto
alla riduzione del 50 per cento dell'imposta comunale sugli
immobili (ICI) e alla deduzione dal reddito imponibile, ai
fini del pagamento dell'IRPEF, nella misura del 50 per cento
del canone di locazione percepito annualmente.
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