| 1. Chiunque, nel territorio della Repubblica o all'estero,
manomette, occulta o distrugge le schede già votate o le
dirotta ad altre destinazioni, è punito con la reclusione non
inferiore a tre anni e con la multa non inferiore a lire
1.000.000.
2. Se il fatto di cui al comma 1 è commesso da un
funzionario, da un impiegato, da personale di ogni ordine e
grado dipendente dal Ministero degli affari esteri o
localmente dalla rappresentanza diplomatica o consolare, la
pena è raddoppiata.
3. Quando il fatto è commesso da cittadini stranieri
dipendenti dalle rappresentanze diplomatiche o consolari, con
qualsiasi contratto di lavoro o di prestazione d'opera, è
applicata la risoluzione immediata
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del rapporto di lavoro senza assegni o liquidazione di
buonuscita o altra provvidenza analoga normalmente dovuta.
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