| (Nullità di patti in deroga).
1. E' nulla ogni pattuizione diretta ad attribuire al
locatore un canone maggiore rispetto a quanto previsto dalla
presente legge, ovvero ad attribuirgli altro vantaggio in
contrasto con le disposizioni della presente legge.
2. Il conduttore, con azione proponibile fino a sei mesi
dopo la riconsegna dell'immobile locato, può richiedere la
restituzione delle somme sotto qualsiasi forma corrisposte in
violazione dei divieti e dei limiti previsti dalla presente
legge.
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