| Onorevoli Colleghi! -- Il decretolegge 11 luglio 1992, n.
333, convertito, con modificazioni dalla legge 8 agosto 1992,
n. 359, all'articolo 11, ha avviato una fase di superamento
dei criteri previsti per la determinazione dei canoni di
locazione negli immobili ad uso residenziale privati,
attraverso la possibilità di stipulare patti in deroga.
Tale articolo apparve a molti in sede di approvazione come
una norma capace di dare impulso al mercato delle locazioni e
soprattutto di favorire l'immissione nel mercato di una quota
importante di alloggi sfitti.
A quasi due anni dall'entrata in vigore del menzionato
articolo 11 l'applicazione dei patti in deroga si è rivelata
un fallimento. Del resto si sono più volte denunciati i rischi
derivanti dalla liberalizzazione degli affitti.
Dall'entrata in vigore della legge ai primi mesi del 1994
sono stati trattati
circa 80.000 contratti: di questi circa 50.000 andati a buon
fine con aumenti dei canoni di locazione che vanno dal 100 per
cento al 300 per cento. Circa 30.000 sono i contratti in
deroga trattati ma non siglati a causa di richieste troppo
esose della proprietà. Questi ultimi diventeranno altri
sfratti che andranno ad aggiungersi agli 800.000 sfratti
esecutivi già in attesa di esecuzione.
Sono dati, forniti dalle associazioni degli inquilini, che
atterriscono.
Appare evidente in questo modo che sono pochissimi gli
alloggi sfitti tornati sul mercato.
A prima vista potrebbe rappresentare un numero congruo
quello dei 50.000 patti in deroga siglati ma c'è da aggiungere
che in Italia sono oltre 600 mila i contratti ogni anno in
scadenza.
Ad oggi si può dire che i proprietari di immobili hanno
preferito continuare ad
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affittare a canoni neri, esentasse perché non dichiarati al
fisco, piuttosto che affittare a patto in deroga con l'obbligo
conseguente di dichiarare il tutto nella dichiarazione dei
redditi.
La proposta di legge che presentiamo intende modificare
profondamente la disciplina di cui all'articolo 11 del
decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, impedendo
aumenti vertiginosi di affitti, e garantendo una durata certa
di tali contratti oltre alla possibilità di disdire il
contratto solo per motivi di necessità e
morosità, abolendo lo sfratto per finita locazione.
Per quanto ci riguarda questa proposta di legge rappresenta
solo una risposta temporanea, in quanto riteniamo vi sia
bisogno di una vera riforma organica della legge 27 luglio
1978, n. 392, meglio conosciuta come "legge sull'equo canone".
Riforma che dovrà necessariamente, tra gli altri punti,
utilizzare la leva fiscale in positivo e in negativo a seconda
che l'alloggio sia affittato o sfitto. A tal fine rimandiamo
alla nostra proposta di riforma del regime delle locazioni,
che viene presentata contestualmente a questa proposta di
legge.
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