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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


7387
DDL0617-0003
Progetto di legge Camera n. 617 - testo presentato - (DDL12-617)
(suddiviso in 3 Unità Documento)
Unità Documento n.3 (che inizia a pag.3 dello stampato)
...C617. TESTIPDL
...C617.
Pag. 3 PROPOSTA DI LEGGE --
Art. 1.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC617 ZZ12 ZZPD ZZPR
    1.  Fino alla revisione generale della disciplina delle
  locazioni di immobili urbani:
        a)  le disposizioni di cui agli articoli da 12 a 24
  della legge 27 luglio 1978, n. 392, non si applicano ai
  contratti di locazione stipulati o rinnovati dopo la data di
  entrata in vigore della presente legge, relativi agli alloggi
  di categoria catastale A1 e A7;
        b)  per gli immobili adibiti ad uso abitativo non
  compresi tra quelli di cui alla lettera  a),  il canone
  determinato ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392, può
  essere modificato solo in caso di accordo tra le parti
  sociali.  Tale accordo dovrà stabilire un canone massimo di
  riferimento per la contrattazione territoriale di cui alla
  lettera  c),  determinato nella contrattazione nazionale
  collettiva tra le organizzazioni sindacali della proprietà
  edilizia e dei conduttori rappresentative a livello nazionale,
  sulla base del valore patrimoniale dell'immobile dichiarato al
  fine dell'imposizione fiscale, moltiplicato per il
  coefficiente di rendimento stabilito consensualmente.  Tale
  canone di riferimento non potrà in ogni caso superare di oltre
  il 30 per cento quello determinato ai sensi della legge 27
  luglio 1978, n. 392, e dovrà prevedere una applicazione
  graduata in quattro anni;
        c)  in applicazione dell'accordo di cui alla lettera
  b)  il canone di locazione contrattuale è stabilito nella
  contrattazione tra le organizzazioni della proprietà edilizia
  e dei conduttori rappresentative a livello provinciale, sulla
  base del canone massimo di cui alla lettera  b),  nonché
  della tipologia, delle condizioni oggettive, dell'ubicazione,
  della vetustà e dello stato di conservazione dell'immobile.  I
  contratti di
 
                               Pag. 4
 
  locazione sono stipulati con l'assistenza delle rispettive
  organizzazioni sindacali, scelte dal locatore e dal
  conduttore;
        d)  non è consentito al locatore chiedere la
  risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 3 della legge
  27 luglio 1978, n. 392, salvo che per i motivi di cui
  all'articolo 59 della citata legge n. 392 del 1978.  Il
  locatore deve esprimere la volontà di recedere dandone
  comunicazione al conduttore, con lettera raccomandata, almeno
  sei mesi prima della scadenza del contratto specificando, a
  pena di nullità, il motivo tra quelli tassativamente indicati
  nell'articolo 59 della legge n. 392 del 1978.  Alla procedura
  di rilascio si applicano gli articoli da 30 a 46 della legge
  n. 392 del 1978;
        e)  i contratti con canoni di locazione stabiliti in
  deroga agli articoli da 12 a 24 della legge 27 luglio 1978, n.
  392, non possono avere durata inferiore agli otto anni;
        f)  le disposizioni di cui alla lettera  d)  si
  applicano anche ai contratti di locazione in corso alla data
  di entrata in vigore della presente legge;
        g)  per i provvedimenti di rilascio per finita
  locazione, salvo i casi previsti dagli articoli 2 e 3 della
  legge 21 febbraio 1989, n. 61, l'assistenza della forza
  pubblica deve essere concessa entro un periodo non superiore a
  48 mesi a partire dal 1^ gennaio 1995.
    2.  L'articolo 11 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333,
  convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n.
  359, è abrogato.
    3.  Ai conduttori che in sede di prima applicazione
  dell'articolo 11 del decretolegge 11 luglio 1992, n. 333,
  convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n.
  359, abrogato dal comma 2 del presente articolo, si siano
  avvalsi della proroga di due anni del contratto per il mancato
  accordo tra le parti, si applica quanto previsto dalla
  presente legge.  In caso di stipulazione di un nuovo contratto
  ai sensi della presente legge, si intende revocata la disdetta
  della locazione precedentemente inviata al conduttore da parte
  del locatore.
 
DATA=940527 FASCID=DDL12-617 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0617 TOTPAG=0004 TOTDOC=0003 NDOC=0003 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= PD PAGINIZ=0003 RIGINIZ=001 PAGFIN=0004 RIGFIN=039 UPAG=SI PAGEIN=3 PAGEFIN=4 SORTRES= SORTDDL=061700 00 FASCIDC=12DDL0617 SORTNAV=0061700 000 00000 ZZDDLC617 NDOC0003 TIPDOCL DOCTIT0003 NDOC0003



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