| 1. Fino alla revisione generale della disciplina delle
locazioni di immobili urbani:
a) le disposizioni di cui agli articoli da 12 a 24
della legge 27 luglio 1978, n. 392, non si applicano ai
contratti di locazione stipulati o rinnovati dopo la data di
entrata in vigore della presente legge, relativi agli alloggi
di categoria catastale A1 e A7;
b) per gli immobili adibiti ad uso abitativo non
compresi tra quelli di cui alla lettera a), il canone
determinato ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392, può
essere modificato solo in caso di accordo tra le parti
sociali. Tale accordo dovrà stabilire un canone massimo di
riferimento per la contrattazione territoriale di cui alla
lettera c), determinato nella contrattazione nazionale
collettiva tra le organizzazioni sindacali della proprietà
edilizia e dei conduttori rappresentative a livello nazionale,
sulla base del valore patrimoniale dell'immobile dichiarato al
fine dell'imposizione fiscale, moltiplicato per il
coefficiente di rendimento stabilito consensualmente. Tale
canone di riferimento non potrà in ogni caso superare di oltre
il 30 per cento quello determinato ai sensi della legge 27
luglio 1978, n. 392, e dovrà prevedere una applicazione
graduata in quattro anni;
c) in applicazione dell'accordo di cui alla lettera
b) il canone di locazione contrattuale è stabilito nella
contrattazione tra le organizzazioni della proprietà edilizia
e dei conduttori rappresentative a livello provinciale, sulla
base del canone massimo di cui alla lettera b), nonché
della tipologia, delle condizioni oggettive, dell'ubicazione,
della vetustà e dello stato di conservazione dell'immobile. I
contratti di
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locazione sono stipulati con l'assistenza delle rispettive
organizzazioni sindacali, scelte dal locatore e dal
conduttore;
d) non è consentito al locatore chiedere la
risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 3 della legge
27 luglio 1978, n. 392, salvo che per i motivi di cui
all'articolo 59 della citata legge n. 392 del 1978. Il
locatore deve esprimere la volontà di recedere dandone
comunicazione al conduttore, con lettera raccomandata, almeno
sei mesi prima della scadenza del contratto specificando, a
pena di nullità, il motivo tra quelli tassativamente indicati
nell'articolo 59 della legge n. 392 del 1978. Alla procedura
di rilascio si applicano gli articoli da 30 a 46 della legge
n. 392 del 1978;
e) i contratti con canoni di locazione stabiliti in
deroga agli articoli da 12 a 24 della legge 27 luglio 1978, n.
392, non possono avere durata inferiore agli otto anni;
f) le disposizioni di cui alla lettera d) si
applicano anche ai contratti di locazione in corso alla data
di entrata in vigore della presente legge;
g) per i provvedimenti di rilascio per finita
locazione, salvo i casi previsti dagli articoli 2 e 3 della
legge 21 febbraio 1989, n. 61, l'assistenza della forza
pubblica deve essere concessa entro un periodo non superiore a
48 mesi a partire dal 1^ gennaio 1995.
2. L'articolo 11 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n.
359, è abrogato.
3. Ai conduttori che in sede di prima applicazione
dell'articolo 11 del decretolegge 11 luglio 1992, n. 333,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n.
359, abrogato dal comma 2 del presente articolo, si siano
avvalsi della proroga di due anni del contratto per il mancato
accordo tra le parti, si applica quanto previsto dalla
presente legge. In caso di stipulazione di un nuovo contratto
ai sensi della presente legge, si intende revocata la disdetta
della locazione precedentemente inviata al conduttore da parte
del locatore.
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