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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


7389
DDL0618-0002
Progetto di legge Camera n. 618 - testo presentato - (DDL12-618)
(suddiviso in 7 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C618. TESTIPDL
...C618.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC618 ZZ12 ZZRL ZZPR
    Onorevoli Colleghi! -- L'Italia vive una situazione
  drammatica in merito alla applicazione del diritto alla casa.
  Dal 1981 al 1991 sono stati convalidati circa un milione e
  duecentomila sfratti, il che significa che una famiglia
  italiana su tre è stata, con casa in affitto, oggetto di
  provvedimento per il rilascio dell'abitazione.
    In particolare, il dramma dello sfratto ha colpito i
  soggetti deboli della nostra società: gli anziani, gli
  handicappati, le persone in stato di AIDS conclamato.
    La proposta di legge che poniamo alla vostra attenzione
  intende impedire la convalida dei provvedimenti di sfratto che
  colpiscono i soggetti in questione.
    Altra intenzione della presente proposta di legge è quella
  d'impedire l'esecuzione
  del provvedimento di sfratto, qualora lo sfratto
  sia stato già convalidato.
    All'articolo 2 proponiamo d'istituire, presso ciascuna
  regione, l'osservatorio regionale per la casa, articolato per
  province.  Compito dell'osservatorio è quello di raccogliere
  tutte le informazioni relative alle disponibilità di alloggi,
  sia di proprietà pubblica che di enti previdenziali ed
  assicurativi.  L'assegnazione avviene ad opera del presidente
  dell'Istituto autonomo case popolari o del sindaco del comune
  di riferimento, su richiesta dell'inquilino inserito nelle
  categorie di riferimento della presente proposta di legge.
    L'articolo 3 prevede che gli sfratti nei confronti dei
  soggetti in questione si eseguano
 
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  solo qualora il locatore sia esso stesso soggetto a
  provvedimento di sfratto o, nel caso di morosità superiore a
  sei mesi, previa verifica delle motivazioni alla base della
  morosità.
    L'articolo 4 prevede che i locatori di abitazioni occupate
  da soggetti ultra sessantacinquenni, invalidi, ciechi o in
  stato di AIDS conclamato possano, con certificazione
  rilasciata dall'osservatorio regionale per la casa, detrarre
  dal reddito imponibile quello relativo all'abitazione in
  misura non superiore al 20 per cento.
    L'articolo 5 propone di finanziare gli oneri derivanti
  dalla presente proposta di legge attraverso l'utilizzo del
  fondo sociale di cui al titolo III della legge 27 luglio 1978,
  n. 392, e, qualora non capiente, dalla riduzione dello
  stanziamento iscritto al capitolo n. 4011 dello stato di
  previsione del Ministero
  della difesa destinato alle spese per armamenti.
    Siamo consapevoli che la proposta di legge che poniamo alla
  vostra attenzione non è esaustiva, ma riteniamo importante
  che, dopo gli ultimi provvedimenti varati in Parlamento, come
  quelli relativi alla vendita del patrimonio pubblico, il
  superamento dell'equo canone attraverso l'istituto dei patti
  in deroga, le tasse sulla prima casa con l'imposta comunale
  sugli immobili, il Parlamento stesso debba impegnarsi per dare
  risposte concrete ad una parte consistente della nostra
  società, che subisce in maniera pesante i contraccolpi di
  provvedimenti ingiusti, che sono costati all'Italia anche la
  condanna, espressa il 10 dicembre 1992, del Consiglio per i
  diritti economici, sociali e culturali dell'ONU.
 
DATA=940527 FASCID=DDL12-618 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0618 TOTPAG=0006 TOTDOC=0007 NDOC=0002 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= FRL PAGINIZ=0001 RIGINIZ=010 PAGFIN=0002 RIGFIN=030 UPAG=NO PAGEIN=1 PAGEFIN=2 SORTRES= SORTDDL=061800 00 FASCIDC=12DDL0618 SORTNAV=0061800 000 00000 ZZDDLC618 NDOC0002 TIPDOCL DOCTIT0002 NDOC0002



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