| Onorevoli Colleghi! -- L'Italia vive una situazione
drammatica in merito alla applicazione del diritto alla casa.
Dal 1981 al 1991 sono stati convalidati circa un milione e
duecentomila sfratti, il che significa che una famiglia
italiana su tre è stata, con casa in affitto, oggetto di
provvedimento per il rilascio dell'abitazione.
In particolare, il dramma dello sfratto ha colpito i
soggetti deboli della nostra società: gli anziani, gli
handicappati, le persone in stato di AIDS conclamato.
La proposta di legge che poniamo alla vostra attenzione
intende impedire la convalida dei provvedimenti di sfratto che
colpiscono i soggetti in questione.
Altra intenzione della presente proposta di legge è quella
d'impedire l'esecuzione
del provvedimento di sfratto, qualora lo sfratto
sia stato già convalidato.
All'articolo 2 proponiamo d'istituire, presso ciascuna
regione, l'osservatorio regionale per la casa, articolato per
province. Compito dell'osservatorio è quello di raccogliere
tutte le informazioni relative alle disponibilità di alloggi,
sia di proprietà pubblica che di enti previdenziali ed
assicurativi. L'assegnazione avviene ad opera del presidente
dell'Istituto autonomo case popolari o del sindaco del comune
di riferimento, su richiesta dell'inquilino inserito nelle
categorie di riferimento della presente proposta di legge.
L'articolo 3 prevede che gli sfratti nei confronti dei
soggetti in questione si eseguano
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solo qualora il locatore sia esso stesso soggetto a
provvedimento di sfratto o, nel caso di morosità superiore a
sei mesi, previa verifica delle motivazioni alla base della
morosità.
L'articolo 4 prevede che i locatori di abitazioni occupate
da soggetti ultra sessantacinquenni, invalidi, ciechi o in
stato di AIDS conclamato possano, con certificazione
rilasciata dall'osservatorio regionale per la casa, detrarre
dal reddito imponibile quello relativo all'abitazione in
misura non superiore al 20 per cento.
L'articolo 5 propone di finanziare gli oneri derivanti
dalla presente proposta di legge attraverso l'utilizzo del
fondo sociale di cui al titolo III della legge 27 luglio 1978,
n. 392, e, qualora non capiente, dalla riduzione dello
stanziamento iscritto al capitolo n. 4011 dello stato di
previsione del Ministero
della difesa destinato alle spese per armamenti.
Siamo consapevoli che la proposta di legge che poniamo alla
vostra attenzione non è esaustiva, ma riteniamo importante
che, dopo gli ultimi provvedimenti varati in Parlamento, come
quelli relativi alla vendita del patrimonio pubblico, il
superamento dell'equo canone attraverso l'istituto dei patti
in deroga, le tasse sulla prima casa con l'imposta comunale
sugli immobili, il Parlamento stesso debba impegnarsi per dare
risposte concrete ad una parte consistente della nostra
società, che subisce in maniera pesante i contraccolpi di
provvedimenti ingiusti, che sono costati all'Italia anche la
condanna, espressa il 10 dicembre 1992, del Consiglio per i
diritti economici, sociali e culturali dell'ONU.
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