| 1. I conduttori di immobili adibiti ad uso di abitazione
che abbiano compiuto sessantacinque anni di età, che siano
stati riconosciuti invalidi civili ai sensi della legge 30
marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni, che
appartengano ad altre categorie di invalidità per cause di
guerra, di servizio o per lavoro con percentuale di invalidità
superiore al 66 per cento, che siano stati riconosciuti ciechi
assoluti ai sensi della legge 27 maggio 1970, n. 382, e
successive modificazioni, o sordomuti ai sensi della legge 26
maggio 1970, n. 381, o che siano persone in stato di AIDS
conclamato, in possesso di certificato rilasciato da una
struttura ospedaliera che sia centro di riferimento regionale
per l'infezione da HIV, non possono essere oggetto di
procedimenti di licenza per finita locazione, salvo quanto
previsto all'articolo 3.
2. I locatori che alla data di entrata in vigore della
presente legge abbiano già ottenuto un provvedimento di
licenza per finita locazione nei confronti di conduttori che
si trovino in una delle condizioni di cui al comma 1, non
possono portarlo ad esecuzione, salvo quanto previsto
all'articolo 3.
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