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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


7391
DDL0618-0004
Progetto di legge Camera n. 618 - testo presentato - (DDL12-618)
(suddiviso in 7 Unità Documento)
Unità Documento n.4 (che inizia a pag.3 dello stampato)
...C618. TESTIPDL
...C618.
...PROPOSTA DI LEGGE --
Art. 2.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC618 ZZ12 ZZPD ZZPR
    1.  Presso ciascuna regione è istituito l'osservatorio
  regionale per la casa, articolato in uffici provinciali e
  dotato di strutture e personale messi a disposizione dalla
  regione.
    2.  L'osservatorio regionale per la casa, sulla base di
  apposito regolamento regionale da emanare entro tre mesi dalla
  data di entrata in vigore della presente legge:
      a)  raccoglie tutte le informazioni relative alla
  disponibilità in ambito regionale,
 
                               Pag. 4
 
  suddividendole per provincia, di alloggi di proprietà
  della regione, delle province, dei comuni, degli Istituti
  autonomi case popolari (IACP) e loro consorzi, dell'Istituto
  nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro
  (INAIL), della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti
  locali (CPDEL), delle Ferrovie dello StatoS.p.A, delle
  compagnie di assicurazione, delle mense bancarie e di ogni
  altro ente pubblico;
      b)  trasmette, con cadenza trimestrale, ai
  presidenti degli IACP e loro consorzi ed ai comuni di ogni
  provincia, l'elenco degli alloggi di cui alla lettera
  a),  disponibili in ciascuna provincia ai fini di cui
  alla presente legge.
    3.  Il presidente dello IACP e gli assessori alla casa dei
  rispettivi comuni assegnano, prescindendo dal rispetto delle
  graduatorie per l'assegnazione delle case popolari, gli
  alloggi di cui alle lettere  a)  e  b)  del comma 2,
  ai conduttori che si trovino in una delle condizioni di cui al
  comma 1 dell'articolo 1, su loro domanda o su domanda del
  locatore che sia a sua volta soggetto a licenza per finita
  locazione; assegnano, altresì, alloggi per la permanenza del
  conduttore che si trovi in una delle condizioni di cui al
  comma 1 dell'articolo 1 nella medesima zona di residenza e,
  per i comuni al di sotto dei cinquantamila abitanti, per la
  permanenza nel medesimo comune.
    4.  L'assegnazione del nuovo alloggio è stabilita con
  provvedimento del presidente dello IACP o del sindaco del
  comune di riferimento, entro sei mesi dalla richiesta.
    5.  In caso di mancato rispetto dei termini di cui al comma
  4, lo IACP o l'amministrazione comunale sono tenuti a
  risarcire al locatore una somma pari al canone mensile
  corrisposto dal conduttore.
    6.  Il presidente dello IACP e gli assessori alla casa dei
  comuni comunicano, con cadenza trimestrale, all'osservatorio
  regionale per la casa l'elenco delle domande di assegnazione
  pervenute, nonché l'elenco delle assegnazioni effettuate ai
  sensi della presente legge.
 
DATA=940527 FASCID=DDL12-618 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0618 TOTPAG=0006 TOTDOC=0007 NDOC=0004 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= FPD PAGINIZ=0003 RIGINIZ=026 PAGFIN=0004 RIGFIN=038 UPAG=NO PAGEIN=3 PAGEFIN=4 SORTRES= SORTDDL=061800 00 FASCIDC=12DDL0618 SORTNAV=0061800 000 00000 ZZDDLC618 NDOC0004 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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