| 1. Presso ciascuna regione è istituito l'osservatorio
regionale per la casa, articolato in uffici provinciali e
dotato di strutture e personale messi a disposizione dalla
regione.
2. L'osservatorio regionale per la casa, sulla base di
apposito regolamento regionale da emanare entro tre mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge:
a) raccoglie tutte le informazioni relative alla
disponibilità in ambito regionale,
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suddividendole per provincia, di alloggi di proprietà
della regione, delle province, dei comuni, degli Istituti
autonomi case popolari (IACP) e loro consorzi, dell'Istituto
nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro
(INAIL), della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti
locali (CPDEL), delle Ferrovie dello StatoS.p.A, delle
compagnie di assicurazione, delle mense bancarie e di ogni
altro ente pubblico;
b) trasmette, con cadenza trimestrale, ai
presidenti degli IACP e loro consorzi ed ai comuni di ogni
provincia, l'elenco degli alloggi di cui alla lettera
a), disponibili in ciascuna provincia ai fini di cui
alla presente legge.
3. Il presidente dello IACP e gli assessori alla casa dei
rispettivi comuni assegnano, prescindendo dal rispetto delle
graduatorie per l'assegnazione delle case popolari, gli
alloggi di cui alle lettere a) e b) del comma 2,
ai conduttori che si trovino in una delle condizioni di cui al
comma 1 dell'articolo 1, su loro domanda o su domanda del
locatore che sia a sua volta soggetto a licenza per finita
locazione; assegnano, altresì, alloggi per la permanenza del
conduttore che si trovi in una delle condizioni di cui al
comma 1 dell'articolo 1 nella medesima zona di residenza e,
per i comuni al di sotto dei cinquantamila abitanti, per la
permanenza nel medesimo comune.
4. L'assegnazione del nuovo alloggio è stabilita con
provvedimento del presidente dello IACP o del sindaco del
comune di riferimento, entro sei mesi dalla richiesta.
5. In caso di mancato rispetto dei termini di cui al comma
4, lo IACP o l'amministrazione comunale sono tenuti a
risarcire al locatore una somma pari al canone mensile
corrisposto dal conduttore.
6. Il presidente dello IACP e gli assessori alla casa dei
comuni comunicano, con cadenza trimestrale, all'osservatorio
regionale per la casa l'elenco delle domande di assegnazione
pervenute, nonché l'elenco delle assegnazioni effettuate ai
sensi della presente legge.
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