| 1. Le convalide di licenza per finita locazione nei
confronti dei conduttori che si trovino in una delle
condizioni di cui al comma 1 dell'articolo 1 possono essere
pronunciate, e quelle già esecutive alla data di entrata in
vigore della presente legge possono essere eseguite, salvo
quanto previsto al comma 2 del presente articolo, solo per
necessità del locatore fondata sull'esistenza di uno sfratto
esecutivo a suo carico e, comunque, solo dopo l'adozione del
provvedimento di assegnazione dell'alloggio di cui
all'articolo 2, commi 3 e 4.
2. Le convalide di licenza per finita locazione di cui al
comma 1 possono essere pronunciate, e quelle già esecutive
alla data di entrata in vigore della presente legge possono
essere eseguite, oltre che nel caso previsto al comma 1, nel
caso di morosità del conduttore nel pagamento del canone per
un periodo superiore a sei mesi, previa verifica delle cause
di morosità.
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