| 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, valutato in lire 30 miliardi per l'anno 1994, si
provvede mediante utilizzo del fondo sociale di cui al titolo
III della legge 27 luglio 1978, n. 392,
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e, ove non capiente, mediante parziale riduzione dello
stanziamento iscritto al capitolo 4011 dello stato di
previsione del Ministero della difesa per l'anno 1994.
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorenti variazioni di bilancio.
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