| Onorevoli Colleghi! -- Il decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 504, dà attuazione all'articolo 4 della legge delega
23 ottobre 1992, n. 421, in merito al riordino della finanza
degli enti territoriali.
Le modifiche che si propongono tendono a sanare
un'ingiustizia.
Infatti riteniamo che l'imposta comunale sugli immobili sia
in contrasto con gli articoli 3, 47 e 53 della Costituzione in
quanto colpisce in particolare i possessori di prima casa.
L'imposta in oggetto non è progressiva, in quanto con
l'aliquota fissa non si tiene conto della consistenza del
patrimonio. Crediamo che ci sia una forte differenza tra chi
possiede la prima casa e chi, invece, possiede decine e decine
di unità immobiliari. Per questo proponiamo
che l'imposta non sia più unica ma pro- gressiva e che tenga
conto della consistenza del patrimonio del soggetto
passivo.
Altro aspetto che intendiamo mettere in luce è quello che
non è possibile accettare che si penalizzino coloro che sotto
la spinta degli sfratti hanno dovuto accedere a mutui
onerosissimi, con l'aggiunta dell'imposta, mentre oltre 5
milioni di alloggi restano sfitti: occorre colpire
pesantemente la speculazione.
Spesso dietro gli immobili non locati si nascondono canoni
neri e cambi illegali di destinazione d'uso. Nella nostra
proposta di legge indichiamo per queste unità immobiliari
un'aliquota dell'8 per mille.
In ultimo, ma non di minore rilievo, intendiamo sanare una
evidentissima ingiustizia
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presente nella legge n. 421 del 1992, nonché nel
decreto legislativo n. 504 del 1992, laddove si prevede che
l'imposta sia pagata anche dagli Istituti autonomi case
popolari (IACP). Questa scelta porta al collasso economico
degli IACP e rappresenta un ulteriore tassello per lo smantel-
lamento dell'intervento dello Stato nel settore delle
abitazioni. Per questo motivo proponiamo di inserire tra i
soggetti esenti dal pagamento dell'imposta gli IACP e,
aggiungiamo, le organizzazioni del volontariato e le
organizzazioni non governative.
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