| 1. L'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 504, è sostituito dal seguente:
"Art. 6. - (Determinazione dell'aliquota e
dell'imposta). - Le aliquote in misura progressiva sono
stabilite con deliberazione approvata dal consiglio comunale,
su proposta della giunta, entro il 31 ottobre di ogni anno,
con effetto per l'anno successivo.
2. Le aliquote devono essere deliberate in misura compresa
tra il 2 per mille e il 6 per mille, in proporzione alle unità
immobiliari possedute dai soggetti passivi. Per gli immobili
che risultino non locati, ovvero per gli immobili locati,
qualora non sia stata effettuata la registrazione del
contratto di locazione, ove questa sia obbligatoria, si
applica un'aliquota pari all'8 per mille. L'aliquota
deliberata dal consiglio comunale e quella relativa a unità
immobiliari non locate non si applicano alle unità immobiliari
insistenti in fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e
di fatto inutilizzati. Se la delibera non è adottata nel
termine di cui al comma 1, si applica l'aliquota del 6 per
mille, ferma restando la disposizione di cui all'articolo 25
del decreto-legge 2 marzo 1989, n.66 convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, e
successive modificazioni.
3. L'imposta è determinata applicando alla base imponibile
l'aliquota vigente nel comune di cui all'articolo 4".
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