| 1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 7 del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è sostituita
dalla seguente:
" a) gli immobili posseduti dallo Stato, dalle
regioni, dalle province, nonché dai
Pag. 4
comuni, se diversi da quelli indicati nel secondo periodo del
comma 1 dell'articolo 4, dagli Istituti autonomi case popolari
e loro consorzi, dalle comunità montane, dai consorzi tra
detti enti, dalle unità sanitarie locali, dalle istituzioni
sanitarie pubbliche autonome di cui all'articolo 41 della
legge 23 dicembre 1978, n. 833, dalle camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, destinati esclusivamente
ai compiti istituzionali, dalle organizzazioni del
volontariato e dalle organizzazioni non governative".
| |