| 1. Al comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 504, sono aggiunte, in fine, le seguenti
lettere:
" i-bis) l'unità immobiliare direttamente adibita ad
abitazione principale del soggetto passivo, che abbia un
valore, determinato sulla base degli estimi catastali
inferiore a 250 milioni. Se l'unità immobiliare è adibita ad
abitazione principale di più soggetti passivi l'esenzione
spetta a ciascuno di essi. Per abitazione principale si
intende quella nella quale il contribuente che la possiede a
titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, ed i
suoi familiari dimorano abitualmente;
i-ter) le unità immobiliari appartenenti alle
cooperative a proprietà indivisa, adibite ad abitazione
principale dei soci assegnatari".
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