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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


7402
DDL0620-0002
Progetto di legge Camera n. 620 - testo presentato - (DDL12-620)
(suddiviso in 8 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C620. TESTIPDL
...C620.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC620 ZZ12 ZZRL ZZPR
    Onorevoli Colleghi! -- Occorre porre rimedio ai guasti
  prodotti dagli insediamenti produttivi sull'ecosistema della
  valle ed al fiume Bormida in particolare.
    La deliberazione del Consiglio dei ministri del 27 novembre
  1987, ha dichiarato l'area della Val Bormida "ad alto rischio
  ambientale".  Tuttavia, l'articolo 7 della legge n. 349 del
  1986 stabilisce che tale dichiarazione ha una validità di
  cinque anni: pertanto, la deliberazione ha cessato di avere
  efficacia nel novembre del 1992.
    Dalla dichiarazione di area ad alto rischio di crisi
  ambientale emerge con chiarezza che, a prescindere dai confini
  della zona così come definiti, la centralità del problema e
  della necessità di intervento è
  nell'ACNA di Cengio e nell'inquinamento da questa
  provocato.
    La valle sopporta da cento anni la presenza di questa
  azienda, con conseguenze gravissime sulla salute della
  popolazione e dei lavoratori stessi.  Il tasso di mortalità da
  tumore arriva al 60 per cento nella valle contro una media
  nazionale del 25 per cento, mentre decine di lavoratori sono
  morti in questi anni a causa di malattie tumorali, come il
  cancro alla vescica, certamente contratte nel corso della
  lavorazione delle sostanze utilizzate e prodotte dall'ACNA.
    Il fiume Bormida è morto per tutto il suo corso a valle
  della fabbrica e le falde acquifere sono interamente
  inquinate.
 
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    Lo stesso terreno sottostante l'ACNA è completamente
  impregnato di sostanze nocive, con conseguente continua
  percolazione nelle falde acquifere, cosa che rende
  impossibile, anche per questo motivo, la bonifica della valle
  senza lo smantellamento dell'azienda.
    L'ACNA è caratterizzata, come tutti i grandi insediamenti
  chimici, da un impatto ambientale essenzialmente riconducibile
  ad emissioni di tipo gassoso, liquido e solido.  Lo
  stabilimento occupa direttamente poco più di 800 addetti e dà
  lavoro in modo abbastanza stabile e regolare ad un indotto che
  fa salire il numero complessivo degli occupati a circa un
  migliaio (si tenga conto che gli occupati del Gruppo
  Montedison sono circa 66.000).
    E' difficile cercare di assegnare una valenza strategica
  alle produzioni dell'ACNA nell'attuale panorama dell'industria
  chimica.
    Si può iniziare con il dire che i prodotti dell'ACNA sono
  ad elevato valore aggiunto, che vi sono degli utili
  considerevoli, che c'è una posizione preminente sul mercato e
  che la chimica organica di sintesi è, dagli esperti del
  settore, considerata appunto strategica, trainante e
  proiettata verso il futuro.  Ma si deve aggiungere che l'ACNA
  ha un fatturato di circa 160 miliardi e che la Montedison ha
  un debito finanziario di circa 9.000 miliardi.  E' anche in
  questo rapporto che la posizione dell'ACNA va valutata ed
  interpretata.
    Sul complesso dell'impatto ambientale che nell'ACNA trova
  origine, gli effluenti liquidi ed il conseguente inquinamento
  e morte biologica della Bormida di Millesimo hanno da sempre
  assunto un carattere centrale e di grande impatto.
    Basta ricordare che l'ACNA preleva, per i propri
  fabbisogni, 2.100 Mc/h e che, per stessa ammissione
  dell'azienda, il rapporto tra acqua affluente e scarico, per
  ben nove mesi all'anno, è al massimo di 1:1, per cui a valle
  dello stabilimento non esiste un corso d'acqua in grado di
  sopportare il carico inquinante come previsto dalla cosiddetta
  legge Merli (legge 10 maggio 1976, n. 319).
    L'impianto biologico allestito dall'ACNA si è dimostrato
  completamente inadeguato alla definizione di una prospettiva,
  anche lontana, di risanamento del fiume, nonostante l'ACNA
  dichiari di scaricare secondo i limiti previsti dalla tabella
  A della citata legge Merli (ma la cosa non è sempre
  verosimile).
    Va detto altresì che, come ebbe a dichiarare anche il
  Ministro dell'ambiente, "... tra le molteplici sostanze
  scaricate dal citato impianto della società ACNA, vi sono
  numerose sostanze non comprese tra i parametri specifici e
  aspecifici di cui alla tabella A allegata alla legge 10 maggio
  1976, n. 319, nonché alcune, quali benzene e derivati
  benzenici, aniline, fenoli e piridine, caratterizzate da
  elevata tossicità".
    Riteniamo l'ipotesi di riconversione degli impianti e delle
  lavorazioni dell'ACNA non praticabile.  La fabbrica ha
  impianti, apparecchi ed architettura industriale specializzati
  e finalizzati alle produzioni in essere: credere che con tali
  impianti si possano effettuare produzioni diverse, ma
  radicalmente diverse e soprattutto non inquinanti, rispetto
  alle attuali, è irrealizzabile.  In quest'ottica anche la
  modifica dei modi di produrre delle sostanze in lavorazione
  oggi ci sembra un'ipotesi irrealizzabile.
    In quanto all'ipotesi, da più parti ventilata, di
  realizzare un ciclo idrico completamente chiuso (presa
  d'acqua, utilizzo, depurazione e riutilizzo della medesima),
  deve essere chiaro che essa non è in alcun modo una soluzione
  che consenta di continuare l'attuale attività.  Infatti la
  soluzione a ciclo chiuso eliminerebbe l'inquinamento liquido,
  ma non quello gassoso e solido; anzi, per quanto riguarda
  quest'ultimo si avrebbe un aumento della produzione di fanghi
  risultanti dal processo di depurazione, fanghi che dovrebbero
  trovare una collocazione in zona e quindi costituirebbero una
  ulteriore potenziale fonte di inquinamento.
    Sono queste considerazioni che ci portano alla conclusione
  che l'ACNA non è compatibile con la valle e tanto più con
 
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  un programma di disinquinamento.  La sua chiusura immediata è
  condizione per avviare la bonifica ed è quanto proponiamo con
  l'articolo 1 di questa proposta di legge.
    Per i proponenti il riconoscimento della incompatibilità
  ambientale dell'ACNA va di pari passo con la centralità ed
  ineludibilità assoluta del problema occupazionale.
    Del resto vogliamo ricordare l'articolo 18 della legge 8
  luglio 1986, n. 349, istitutiva del Ministero dell'ambiente,
  laddove prevede che i responsabili dei danni ambientali ne
  paghino anche i costi: nel nostro caso le responsabilità
  dell'ACNA vanno al di là di ogni ragionevole dubbio, come
  emerge dal punto  c)  dell'articolo 3 del protocollo
  d'intesa regioni-Ministero.
    La proposta di legge, infatti, nell'articolo 2, prevede la
  rifusione allo Stato, anche tramite l'acquisizione delle aree
  e degli impianti, dei danni arrecati e dei
  costi sostenuti, da parte delle aziende responsabili.
    A nessuno può sfuggire che per poter avviare il processo di
  chiusura dell'ACNA si deve dare soluzione al problema della
  ricollocazione dei lavoratori attraverso un attendibile piano
  per la rioccupazione.
    La proposta di legge prevede infatti una serie di misure
  atte a rilanciare economicamente la valle, con un apposito
  "piano per la rinascita della Val Bormida" predisposto dalle
  regioni e supportato da incentivi fiscali (articolo 5) e
  misure per attenuare l'impatto sociale della chiusura
  dell'ACNA, quali garanzia di reddito per i lavoratori,
  prepensionamenti e incentivi alla riassunzione (articolo 4).
  Ma soprattutto si prevede (articolo 3) che siano gli stessi
  lavoratori ex ACNA ad essere impegnati, tramite la creazione
  di una società pubblica, nel lavoro di bonifica della
  valle.
 
DATA=940527 FASCID=DDL12-620 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0620 TOTPAG=0007 TOTDOC=0008 NDOC=0002 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= FRL PAGINIZ=0001 RIGINIZ=009 PAGFIN=0003 RIGFIN=033 UPAG=NO PAGEIN=1 PAGEFIN=3 SORTRES= SORTDDL=062000 00 FASCIDC=12DDL0620 SORTNAV=0062000 000 00000 ZZDDLC620 NDOC0002 TIPDOCL DOCTIT0002 NDOC0002



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