| (Valutazione e risarcimento
dei danni ambientali).
1. Lo Stato si rivale sui titolari del diritto di proprietà
o di altri diritti reali sui fondi responsabili dei danni
ambientali arrecati dalle attività produttive di cui
all'articolo 1, ai sensi dell'articolo 18 della legge 8 luglio
1986, n. 349, previa valutazione dell'entità dei danni
ambientali e individuazione delle responsabilità.
2. Le aree e gli impianti relativi alle attività produttive
interrotte in applicazione dell'articolo 1 sono resi
disponibili per le attività di bonifica e costituiscono
garanzia patrimoniale nell'ambito del risarcimento dei danni
ambientali da parte dei soggetti responsabili delle attività
medesime, e per motivi di pubblica utilità.
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