| (Attività di bonifica).
1. Per l'attuazione del piano di risanamento di cui
all'articolo 1, le regioni Liguria e Piemonte operano al fine
di utilizzare prioritariamente le risorse professionali e
tecniche locali, avvalendosi, in primo grado, delle maestranze
eccedenti in conseguenza della cessazione delle attività di
cui al citato articolo 1.
2. Al fine di cui al comma 1 le regioni Liguria e Piemonte,
anche tramite i propri enti strumentali, possono costituire
una società a maggioranza pubblica, con l'impegno di assumere
la manodopera che si renda eccedente in forza
dell'applicazione dell'articolo 1, alle stesse condizioni
contrattuali in essere alla data di entrata in vigore della
presente legge.
3. Alla società di cui al comma 2 possono essere conferite
in tutto o in parte le aree e gli impianti industriali
eventualmente acquisiti al patrimonio pubblico ai sensi
dell'articolo 2.
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