| (Misure per l'occupazione).
1. Dalla data del 1^ gennaio 1995, i lavoratori dipendenti
dalle attività produttive interrotte in applicazione
dell'articolo 1, ricevono una indennità speciale pari
all'importo del loro attuale salario, erogato dalle regioni
Liguria e Piemonte su apposito fondo statale previsto
dall'articolo 6. Tale erogazione cessa all'atto
dell'assunzione del lavoratore da parte della società a
maggioranza pubblica di cui all'articolo 3, da parte di altre
imprese, ovvero all'atto del pensionamento anticipato,
applicabile previ accordi con le rappresentanze sindacali
territoriali ed aziendali.
2. Le imprese produttive operanti nella Val Bormida che,
entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente
legge, assumano lavoratori dipendenti dalle attività
produttive interrotte in applicazione
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dell'articolo 1, godono della fiscalizzazione degli oneri
sociali relativi a quei lavoratori per un massimo di dieci
anni dalla data di assunzione.
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