| (Finanziamento).
1. Per la erogazione dell'indennità speciale di cui al
comma 1 dell'articolo 4, per le attività di bonifica di cui
all'articolo 3 e per l'attuazione del piano di rinascita di
cui all'articolo 5 è istituito un fondo nazionale in cui
confluiscono i fondi derivanti dall'azione di rivalsa di cui
all'articolo
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2 nonché, limitatamente all'anno 1994, trenta miliardi
di lire a valere sul capitolo 8501 dello stato di previsione
del Ministero dell'ambiente per il medesimo anno. Per gli anni
successivi l'ammontare del fondo sarà stabilito in sede di
legge finanziaria.
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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