| 1. Le quote di immobili di cui all'articolo 17, secondo
comma del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, aumentate
dall'articolo 1, comma 2 bis, del decreto-legge 30
dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 febbraio 1989, n. 61, devono essere messe a
disposizione delle commissioni di cui all'articolo 4 del
medesimo decreto-legge n. 551 del 1988, che provvedono ad
individuare l'assegnatario del singolo alloggio.
2. Qualora gli enti obbligati a quanto disposto dal comma 1
non ottemperino a tale obbligo, devono versare al comune una
somma pari al 50 per cento del valore degli immobili non messi
a disposizione. Tale somma contribuisce ad alimentare il fondo
di cui all'articolo 5.
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