| 1. Le commissioni di cui all'articolo 1, comma 1,
verificata la sussistenza degli estremi per l'esecuzione dello
sfratto con l'assistenza della forza pubblica, invitano lo
sfrattando a sottoscrivere il contratto di locazione relativo
ad uno degli immobili di cui all'articolo 1, concedendo per
tale incombenza un termine non superiore a venti giorni,
decorsi i quali si procede comunque all'esecuzione dello
sfratto.
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