| Onorevoli Colleghi! -- La necessità di individuare ciascuno
come persona a cui appartengono tratti distintivi propri che
la identificano e la distinguono dalle altre persone richiede
di superare, con nuove norme più consone a questa necessità,
alcune norme attualmente previste dal codice civile.
In particolare, riteniamo necessario definire una normativa
che consenta a ciascuno di essere individuato come una persona
che ha un cognome suo proprio, sufficiente a distinguerla,
eventualmente insieme ad altri elementi come la data di
nascita, o altro ancora, qualora fosse necessario, e non come
una persona che ha un cognome "appoggiato" ad un altro, così
come stabilisce ora il nostro codice.
L'attuale formulazione dell'articolo 143- bis del
codice civile prevede infatti che la moglie aggiunga al
proprio il cognome del marito, mentre l'articolo 156- bis
tutela il marito dall'uso per lui pregiudizievole del suo
cognome da parte della moglie. L'articolo 262 infine, oltre a
stabilire la filiazione patrilineare, prevede tra l'altro che,
in caso di riconoscimento successivo del figlio naturale da
parte del padre, questi possa attribuire il suo cognome al
figlio, addirittura sostituendolo a quello della madre. Si
tratta di norme che occorre superare non solo per garantire
che ciascuno sia se stesso anche nel cognome che porta, ma
anche per assicurare una effettiva pari dignità di persone ad
entrambi i genitori nei confronti dei figli,
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senza operare quella "cancellazione" della donna-madre che le
attuali norme stabiliscono.
Con la presente proposta di legge si intende offrire ai
genitori l'opportunità di decidere di comune accordo il
cognome del figlio, lasciando a loro la libertà di stabilire
se esso debba essere quello del padre, quello della madre
ovvero quello di entrambi, senza automatismi né obblighi.
Naturalmente, la scelta di attribuire ai figli il doppio
cognome, di cui è auspicabile la diffusione in quanto non
impone
nulla al figlio, richiede l'introduzione di un correttivo per
evitare che si assista alla moltiplicazione dei cognomi nelle
prossime generazioni: sarà il figlio stesso, al compimento
della maggiore età, a decidere quale cognome conservare per sé
da quel momento in poi.
E' fin troppo evidente che la presente proposta di legge
non presenta oneri finanziari per la sua applicazione; si
tratta semplicemente di una proposta tendente a superare
l'attuale situazione che, automaticamente, cancella la
donna-madre.
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