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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


742
DDL0051-0002
Progetto di legge Camera n. 51 - testo presentato - (DDL12-51)
(suddiviso in 6 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C51. TESTIPDL
...C51.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC51 ZZ12 ZZRL ZZPR
    Onorevoli Colleghi! -- La necessità di individuare ciascuno
  come persona a cui appartengono tratti distintivi propri che
  la identificano e la distinguono dalle altre persone richiede
  di superare, con nuove norme più consone a questa necessità,
  alcune norme attualmente previste dal codice civile.
    In particolare, riteniamo necessario definire una normativa
  che consenta a ciascuno di essere individuato come una persona
  che ha un cognome suo proprio, sufficiente a distinguerla,
  eventualmente insieme ad altri elementi come la data di
  nascita, o altro ancora, qualora fosse necessario, e non come
  una persona che ha un cognome "appoggiato" ad un altro, così
  come stabilisce ora il nostro codice.
    L'attuale formulazione dell'articolo 143- bis  del
  codice civile prevede infatti che la moglie aggiunga al
  proprio il cognome del marito, mentre l'articolo 156- bis
  tutela il marito dall'uso per lui pregiudizievole del suo
  cognome da parte della moglie.  L'articolo 262 infine, oltre a
  stabilire la filiazione patrilineare, prevede tra l'altro che,
  in caso di riconoscimento successivo del figlio naturale da
  parte del padre, questi possa attribuire il suo cognome al
  figlio, addirittura sostituendolo a quello della madre.  Si
  tratta di norme che occorre superare non solo per garantire
  che ciascuno sia se stesso anche nel cognome che porta, ma
  anche per assicurare una effettiva pari dignità di persone ad
  entrambi i genitori nei confronti dei figli,
 
                               Pag. 2
 
  senza operare quella "cancellazione" della donna-madre che le
  attuali norme stabiliscono.
    Con la presente proposta di legge si intende offrire ai
  genitori l'opportunità di decidere di comune accordo il
  cognome del figlio, lasciando a loro la libertà di stabilire
  se esso debba essere quello del padre, quello della madre
  ovvero quello di entrambi, senza automatismi né obblighi.
    Naturalmente, la scelta di attribuire ai figli il doppio
  cognome, di cui è auspicabile la diffusione in quanto non
  impone
  nulla al figlio, richiede l'introduzione di un correttivo per
  evitare che si assista alla moltiplicazione dei cognomi nelle
  prossime generazioni: sarà il figlio stesso, al compimento
  della maggiore età, a decidere quale cognome conservare per sé
  da quel momento in poi.
    E' fin troppo evidente che la presente proposta di legge
  non presenta oneri finanziari per la sua applicazione; si
  tratta semplicemente di una proposta tendente a superare
  l'attuale situazione che, automaticamente, cancella la
  donna-madre.
 
DATA=940415 FASCID=DDL12-51 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0051 TOTPAG=0004 TOTDOC=0006 NDOC=0002 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= FRL PAGINIZ=0001 RIGINIZ=008 PAGFIN=0002 RIGFIN=021 UPAG=NO PAGEIN=1 PAGEFIN=2 SORTRES= SORTDDL=005100 00 FASCIDC=12DDL0051 SORTNAV=0005100 000 00000 ZZDDLC51 NDOC0002 TIPDOCL DOCTIT0002 NDOC0002



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