| 1. E' istituito nel bilancio dello Stato, con apposito
capitolo, un fondo di raccolta dei finanziamenti sottratti
alle popolazioni, al quale confluiscono le somme che saranno
recuperate a seguito di pronunciamenti dell'autorità
giudiziaria, della Corte dei conti, della pubblica
amministrazione o per autonoma decisione di quanti, anche a
seguito di pentimenti, decideranno di restituire danaro
illecitamente, incongruamente percepito in rapporto ad
appalti, lavori, progettazioni, consulenze, servizi,
investimenti non eseguiti o parzialmente eseguiti.
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