| 1. Nel fondo di cui all'articolo 1 confluiscono, altresì,
le somme provenienti da recuperi forzosi o autonomi, riferiti
ad illeciti arricchimenti di amministratori, imprenditori e
tecnici che, in riferimento alla responsabilità ricoperta,
nell'ambito della pubblica amministrazione, delle cariche
elettive, delle designazioni o di quant'altro legato alle
attività derivanti dall'attuazione delle norme regionali,
nazionali o comunitarie in materia di finanziamenti pubblici,
si siano illecitamente arricchiti sottraendo fondi destinati
alla ricostruzione, allo sviluppo delle regioni ed in
particolare alla creazione di attività produttive, di servizi
e di formazione professionale.
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