| 1. E' istituita, ai sensi dell'articolo 82 della
Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta con il
compito di indagare ed esaminare i fenomeni di degenerazione
intervenuti nei comportamenti dei responsabili pubblici,
politici ed amministrativi, delle imprese private e pubbliche
e nei reciproci rapporti. La Commissione, in particolare, ha
il compito di accertare:
a) le cause, le modalità e le forme più diffuse di
ingiustificati arricchimenti conseguiti in relazione a
funzioni pubbliche ed a cariche politiche, anche ai fini della
individuazione di strumenti per la devoluzione al patrimonio
dello Stato dei proventi di tali arricchimenti;
b) le cause, le modalità e le forme più diffuse di
violazione delle norme penali ed amministrative nella
conclusione ed esecuzione di contratti tra le amministrazioni
pubbliche e i privati;
c) l'effettiva attuazione della legge 5 luglio
1982, n. 441, recante disposizioni per la pubblicità della
situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di
cariche direttive di alcuni enti.
2. La Commissione presenta alle Camere, contestualmente
alla relazione di cui all'articolo 7, una relazione
propositiva concernente gli interventi legislativi o
regolamentari ritenuti necessari nelle materie oggetto
dell'inchiesta, al fine di ripristinare condizioni di fiducia
nei rapporti tra i cittadini e lo Stato e condizioni di
certezza e trasparenza nei rapporti tra gli organi di
direzione politica, gli organi amministrativi ed il sistema
delle imprese. La Commissione propone in particolare:
a) le modificazioni alla disciplina in materia di
procedimenti amministrativi
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atti a prevenire ulteriori violazioni delle norme penali e
amministrative;
b) le misure atte a garantire migliori forme di
controllo sulla situazione patrimoniale dei titolari dei
pubblici uffici, una più efficace repressione dei fenomeni di
loro illecito arricchimento e le eventuali modifiche da
apportare alla legge 5 luglio 1982, n. 441;
c) gli strumenti per assicurare la devoluzione allo
Stato, anche attraverso misure cautelari reali
indipendentemente dall'esercizio dell'azione penale, dei
patrimoni posseduti anche per interposta persona dai
responsabili delle violazioni di cui al comma 1, prevedendo
particolari benefìci per chi si autodenunci e restituisca i
beni illecitamente posseduti.
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