| Onorevoli Colleghi! -- L'esperienza del decreto-legge n.
786 del 1985, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 44
del 1986, recante misure straordinarie per la promozione e lo
sviluppo della imprenditorialità giovanile nel Mezzogiorno,
rappresenta una delle iniziative pubbliche per l'occupazione
e, in generale, per lo sviluppo del Mezzogiorno certamente
meglio riuscite. L'attuazione della legge, i cui risultati
sono stati puntualmente comunicati al Parlamento in quattro
successive relazioni, consentono di esprimere un giudizio
largamente positivo. Ad oggi sono stati approvati 870 progetti
dopo una rigorosa selezione tecnica: essi danno occupazione a
17.000 persone di cui 5.000 soci giovani; 650 imprese sono
state avviate, mentre, tra quelle che hanno da almeno un
biennio superato la fase di assistenza e di agevolazioni
finanziarie, si registra un tasso di sopravvivenza di oltre
l'85 per cento.
Il Comitato per lo sviluppo di nuova imprenditorialità
giovanile, di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 786 del
1985, ha esercitato un forte controllo e ha puntualmente
applicato il meccanismo della revoca delle agevolazioni nei
casi previsti dalla legge. Come pure va segnalata la positiva
esperienza dell'assistenza nella fase di avvio delle imprese
(tutoraggio).
In sostanza, l'attuazione della legge ha rappresentato un
elemento di straordinaria diffusione di cultura d'impresa
nelle regioni meridionali.
D'altra parte, non a caso, l'intervento del decreto-legge
n. 786 del 1985, convertito, con modificazioni, dalla legge n.
44 del 1986, costituisce sempre più frequentemente riferimento
a livello internazionale, sia in ambito europeo sia per Paesi
in via di sviluppo, che numerosi chiedono sostegno,
informazioni ed assistenza al Comitato.
Pag. 2
Vale appena la pena di ricordare che in numerose prese di
posizione di forze politiche, sociali ed istituzionali, oltre
che nel prevalente orientamento della stampa specializzata, si
mettono in luce il carattere selettivo e la trasparenza nei
meccanismi di gestione dell'intervento.
Dopo otto anni, in considerazione di una serie di
circostanze più generali, sembra opportuno introdurre alcune
ulteriori correzioni al testo del citato decreto-legge n. 786
del 1985, già modificato dalla legge n. 275 del 1991.
Tali modificazioni devono sostanzialmente tenere conto di
due questioni fondamentali.
La prima è il superamento dell'intervento straordinario e
dell'incarico di Ministro per gli interventi straordinari nel
Mezzogiorno presso il cui ufficio il Comitato per lo sviluppo
di nuova imprenditorialità giovanile era costituito.
La seconda è la necessità, resa sempre più urgente da una
serie di richieste provenienti da altre parti del Paese, di
rendere il Comitato per lo sviluppo di nuova imprenditorialità
giovanile uno strumento che possa esplicare la sua iniziativa
e possa utilizzare la preziosa esperienza accumulata in questi
anni, nell'intero territorio nazionale.
Alla luce di queste considerazioni emerge la necessità di
una revisione del testo legislativo e, quindi, di una
sistemazione definitiva.
D'altra parte porre mano al testo del decreto-legge n. 786
del 1985 diventa urgente per tre motivi fondamentali:
il testo del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96,
concernente il trasferimento dei soppressi Dipartimento per
gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e Agenzia per la
promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, a norma
dell'articolo 3 della legge 19 dicembre 1992, n. 488, che
all'articolo 5, comma 4, descrive i nuovi compiti del Comitato
con una formulazione che si presta ad interpretazioni diverse
e che, in ogni caso, impone alcuni adeguamenti della natura e
del ruolo del Comitato (articolo 3);
la necessità di assicurare la prosecuzione degli
interventi previsti dal citato decreto-legge n. 786 del 1985,
e successive modificazioni, ed in particolare la possibilità
di integrare i fondi previsti nel capitolo 9001 della legge
finanziaria per il 1994 di lire 200 miliardi (articolo 8);
la situazione di assoluta precarietà del personale della
segreteria tecnica del Comitato che, secondo il decreto-legge
n. 786 del 1985, può essere distaccato soltanto dagli
organismi dell'intervento straordinario - ormai disciolti -
oppure dagli enti di gestione delle partecipazioni statali che
da tempo sono stati soppressi (articolo 3, comma 4).
Nell'occasione, appare opportuno un riordino ed una
modernizzazione dello strumento che ha dato risultati
positivi, ma che va reso più coerente agli orientamenti
comunitari e più pronto ad utilizzare e ad implementare
meccanismi di merchant banking. In particolare, con la
presente proposta di legge:
il sistema delle agevolazioni è reso totalmente
eurocompatibile, sia dal punto di vista degli ambiti di
riferimento territoriale, sia dal punto di vista del calcolo
dell'equivalente sovvenzione al netto dell'investimento (ESN).
Viene tra l'altro ridotta sensibilmente la misura
dell'agevolazione in conto capitale (articolo 1);
viene facilitato l'ingresso di finanziarie di
partecipazione nelle società giovanili, comunque in un ruolo
di minoranza, e viene prevista la possibilità che il Comitato
stesso diventi socio di finanziarie di partecipazione: le due
misure tendono a consentire una concreta sperimentazione di
meccanismi agevolativi più moderni e destinati ad essere
decisivi nel futuro (articolo 1, comma 3, e articolo 6, comma
2);
si trasferiscono direttamente al Comitato le competenze
della Cassa depositi e prestiti in tema di erogazione delle
agevolazioni e di gestione dei mutui, accogliendo una
richiesta della stessa Cassa, condivisa dalla Ragioneria
generale (articolo 7,
Pag. 3
comma 1); viene modificata l'attuale composizione del
Comitato, superata dalla cessazione di IRI, ENI, EFIM,
prevedendo più spazio per le istituzioni creditizie (ABI e
Mediocredito centrale) e per il sistema delle autonomie locali
(ANCI). Viene prevista la costituzione di una consulta che
consenta funzioni di verifica e di indirizzo alle forze
sociali (articolo 3, comma 3);
si perfeziona il funzionamento del fondo di garanzia di
cui alla legge n. 275 del 1991 (articolo 6, comma 1);
si rende il Comitato soggetto titolare di cofinanziamento
dei progetti CEE (articolo 1, comma 1);
vengono confermate le procedure del Comitato anche nella
gestione di altri interventi di agevolazione (articolo 3,
comma 2).
In sostanza, a partire dalla esperienza del decreto-legge
n. 786 del 1985 e utilizzandone le sperimentazioni più
significative (istruttoria unica in ordine cronologico,
valutazione e selezione di business plan, tutoraggio,
monitoraggio, concreta applicazione dell'istituto della
revoca) e il know-how accumulato, si rende il Comitato
una vera e propria agenzia pubblica di promozione e sostegno
al sistema delle piccole e medie imprese in una logica
totalmente compatibile con gli orientamenti comunitari e con
significative proiezioni internazionali.
Il Comitato, con le procedure di cui all'articolo 2, può
altresì provvedere all'attuazione e al cofinanziamento,
eventualmente disponendo anticipazioni sui finanziamenti
concessi con disponibilità proprie da reintegrare
successivamente, di progetti e di interventi relativi alla
imprenditorialità giovanile e allo sviluppo delle piccole e
medie imprese, utilizzando risorse regionali, nazionali e
comunitarie.
Il Comitato è composto da un esperto con funzioni di
presidente, scelto dal Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato, e da sette esperti indicati
rispettivamente dal Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, dal Ministro del tesoro, dall'Associazione bancaria
italiana (ABI), dalle associazioni del movimento cooperativo,
dall'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI),
dall'Unioncamere e dal Mediocredito centrale.
Il Comitato è affiancato da una consulta con funzioni di
indirizzo e di verifica, composta da 15 membri designati dal
Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL).
All'esecuzione del provvedimento di concessione delle
agevolazioni provvede il Comitato di cui all'articolo 3,
secondo criteri e modalità fissati dal decreto di cui
all'articolo 2.
E' costituito presso il Comitato un fondo di garanzia per i
finanziamenti ai soggetti di cui all'articolo 1 da parte del
sistema creditizio. La garanzia del fondo ha natura
sussidiaria e può essere accordata dal Comitato alle banche su
richiesta delle stesse o delle imprese interessate, secondo i
criteri e modalità che saranno stabiliti dal Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato. La dotazione
del fondo è costituita dalle somme provenienti dalla
restituzione dei mutui agevolati di cui all'articolo 1, comma
1, lettera b). In attesa dei rientri dei mutui, il
Comitato è autorizzato ad integrare la dotazione del fondo con
anticipazioni, a valere sulle complessive disponibilità
finanziarie previste entro il limite massimo di lire 50
miliardi, da recuperare successivamente al verificarsi dai
rientri medesimi. Le somme derivanti dai predetti rientri, che
non si rendano necessarie al fine di assicurare la garanzia
del fondo, possono essere utilizzate per il finanziamento di
ulteriori interventi ai sensi della presente proposta di
legge.
Il Comitato può assumere partecipazioni in organismi che
abbiano scopi affini a quelli previsti dalle norme proposte,
con particolare riferimento a società finanziarie di
partecipazione. A tal fine potranno essere prelevate quote
fino ad un totale di lire 30 miliardi sulle disponibilità di
cui alla presente proposta di legge.
| |