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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


7436
DDL0625-0002
Progetto di legge Camera n. 625 - testo presentato - (DDL12-625)
(suddiviso in 11 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C625. TESTIPDL
...C625.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC625 ZZ12 ZZRL ZZPR
    Onorevoli Colleghi! -- L'esperienza del decreto-legge n.
  786 del 1985, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 44
  del 1986, recante misure straordinarie per la promozione e lo
  sviluppo della imprenditorialità giovanile nel Mezzogiorno,
  rappresenta una delle iniziative pubbliche per l'occupazione
  e, in generale, per lo sviluppo del Mezzogiorno certamente
  meglio riuscite.  L'attuazione della legge, i cui risultati
  sono stati puntualmente comunicati al Parlamento in quattro
  successive relazioni, consentono di esprimere un giudizio
  largamente positivo.  Ad oggi sono stati approvati 870 progetti
  dopo una rigorosa selezione tecnica: essi danno occupazione a
  17.000 persone di cui 5.000 soci giovani; 650 imprese sono
  state avviate, mentre, tra quelle che hanno da almeno un
  biennio superato la fase di assistenza e di agevolazioni
  finanziarie, si registra un tasso di sopravvivenza di oltre
  l'85 per cento.
    Il Comitato per lo sviluppo di nuova imprenditorialità
  giovanile, di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 786 del
  1985, ha esercitato un forte controllo e ha puntualmente
  applicato il meccanismo della revoca delle agevolazioni nei
  casi previsti dalla legge.  Come pure va segnalata la positiva
  esperienza dell'assistenza nella fase di avvio delle imprese
  (tutoraggio).
    In sostanza, l'attuazione della legge ha rappresentato un
  elemento di straordinaria diffusione di cultura d'impresa
  nelle regioni meridionali.
    D'altra parte, non a caso, l'intervento del decreto-legge
  n. 786 del 1985, convertito, con modificazioni, dalla legge n.
  44 del 1986, costituisce sempre più frequentemente riferimento
  a livello internazionale, sia in ambito europeo sia per Paesi
  in via di sviluppo, che numerosi chiedono sostegno,
  informazioni ed assistenza al Comitato.
 
                               Pag. 2
 
    Vale appena la pena di ricordare che in numerose prese di
  posizione di forze politiche, sociali ed istituzionali, oltre
  che nel prevalente orientamento della stampa specializzata, si
  mettono in luce il carattere selettivo e la trasparenza nei
  meccanismi di gestione dell'intervento.
    Dopo otto anni, in considerazione di una serie di
  circostanze più generali, sembra opportuno introdurre alcune
  ulteriori correzioni al testo del citato decreto-legge n. 786
  del 1985, già modificato dalla legge n. 275 del 1991.
    Tali modificazioni devono sostanzialmente tenere conto di
  due questioni fondamentali.
    La prima è il superamento dell'intervento straordinario e
  dell'incarico di Ministro per gli interventi straordinari nel
  Mezzogiorno presso il cui ufficio il Comitato per lo sviluppo
  di nuova imprenditorialità giovanile era costituito.
    La seconda è la necessità, resa sempre più urgente da una
  serie di richieste provenienti da altre parti del Paese, di
  rendere il Comitato per lo sviluppo di nuova imprenditorialità
  giovanile uno strumento che possa esplicare la sua iniziativa
  e possa utilizzare la preziosa esperienza accumulata in questi
  anni, nell'intero territorio nazionale.
    Alla luce di queste considerazioni emerge la necessità di
  una revisione del testo legislativo e, quindi, di una
  sistemazione definitiva.
    D'altra parte porre mano al testo del decreto-legge n. 786
  del 1985 diventa urgente per tre motivi fondamentali:
      il testo del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96,
  concernente il trasferimento dei soppressi Dipartimento per
  gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e Agenzia per la
  promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, a norma
  dell'articolo 3 della legge 19 dicembre 1992, n. 488, che
  all'articolo 5, comma 4, descrive i nuovi compiti del Comitato
  con una formulazione che si presta ad interpretazioni diverse
  e che, in ogni caso, impone alcuni adeguamenti della natura e
  del ruolo del Comitato (articolo 3);
      la necessità di assicurare la prosecuzione degli
  interventi previsti dal citato decreto-legge n. 786 del 1985,
  e successive modificazioni, ed in particolare la possibilità
  di integrare i fondi previsti nel capitolo 9001 della legge
  finanziaria per il 1994 di lire 200 miliardi (articolo 8);
      la situazione di assoluta precarietà del personale della
  segreteria tecnica del Comitato che, secondo il decreto-legge
  n. 786 del 1985, può essere distaccato soltanto dagli
  organismi dell'intervento straordinario - ormai disciolti -
  oppure dagli enti di gestione delle partecipazioni statali che
  da tempo sono stati soppressi (articolo 3, comma 4).
    Nell'occasione, appare opportuno un riordino ed una
  modernizzazione dello strumento che ha dato risultati
  positivi, ma che va reso più coerente agli orientamenti
  comunitari e più pronto ad utilizzare e ad implementare
  meccanismi di  merchant banking.  In particolare, con la
  presente proposta di legge:
      il sistema delle agevolazioni è reso totalmente
  eurocompatibile, sia dal punto di vista degli ambiti di
  riferimento territoriale, sia dal punto di vista del calcolo
  dell'equivalente sovvenzione al netto dell'investimento (ESN).
  Viene tra l'altro ridotta sensibilmente la misura
  dell'agevolazione in conto capitale (articolo 1);
      viene facilitato l'ingresso di finanziarie di
  partecipazione nelle società giovanili, comunque in un ruolo
  di minoranza, e viene prevista la possibilità che il Comitato
  stesso diventi socio di finanziarie di partecipazione: le due
  misure tendono a consentire una concreta sperimentazione di
  meccanismi agevolativi più moderni e destinati ad essere
  decisivi nel futuro (articolo 1, comma 3, e articolo 6, comma
  2);
      si trasferiscono direttamente al Comitato le competenze
  della Cassa depositi e prestiti in tema di erogazione delle
  agevolazioni e di gestione dei mutui, accogliendo una
  richiesta della stessa Cassa, condivisa dalla Ragioneria
  generale (articolo 7,
 
                               Pag. 3
 
  comma 1); viene modificata l'attuale composizione del
  Comitato, superata dalla cessazione di IRI, ENI, EFIM,
  prevedendo più spazio per le istituzioni creditizie (ABI e
  Mediocredito centrale) e per il sistema delle autonomie locali
  (ANCI).  Viene prevista la costituzione di una consulta che
  consenta funzioni di verifica e di indirizzo alle forze
  sociali (articolo 3, comma 3);
      si perfeziona il funzionamento del fondo di garanzia di
  cui alla legge n. 275 del 1991 (articolo 6, comma 1);
      si rende il Comitato soggetto titolare di cofinanziamento
  dei progetti CEE (articolo 1, comma 1);
      vengono confermate le procedure del Comitato anche nella
  gestione di altri interventi di agevolazione (articolo 3,
  comma 2).
    In sostanza, a partire dalla esperienza del decreto-legge
  n. 786 del 1985 e utilizzandone le sperimentazioni più
  significative (istruttoria unica in ordine cronologico,
  valutazione e selezione di  business plan,  tutoraggio,
  monitoraggio, concreta applicazione dell'istituto della
  revoca) e il  know-how  accumulato, si rende il Comitato
  una vera e propria agenzia pubblica di promozione e sostegno
  al sistema delle piccole e medie imprese in una logica
  totalmente compatibile con gli orientamenti comunitari e con
  significative proiezioni internazionali.
    Il Comitato, con le procedure di cui all'articolo 2, può
  altresì provvedere all'attuazione e al cofinanziamento,
  eventualmente disponendo anticipazioni sui finanziamenti
  concessi con disponibilità proprie da reintegrare
  successivamente, di progetti e di interventi relativi alla
  imprenditorialità giovanile e allo sviluppo delle piccole e
  medie imprese, utilizzando risorse regionali, nazionali e
  comunitarie.
    Il Comitato è composto da un esperto con funzioni di
  presidente, scelto dal Ministro dell'industria, del commercio
  e dell'artigianato, e da sette esperti indicati
  rispettivamente dal Ministro del lavoro e della previdenza
  sociale, dal Ministro del tesoro, dall'Associazione bancaria
  italiana (ABI), dalle associazioni del movimento cooperativo,
  dall'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI),
  dall'Unioncamere e dal Mediocredito centrale.
    Il Comitato è affiancato da una consulta con funzioni di
  indirizzo e di verifica, composta da 15 membri designati dal
  Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL).
    All'esecuzione del provvedimento di concessione delle
  agevolazioni provvede il Comitato di cui all'articolo 3,
  secondo criteri e modalità fissati dal decreto di cui
  all'articolo 2.
    E' costituito presso il Comitato un fondo di garanzia per i
  finanziamenti ai soggetti di cui all'articolo 1 da parte del
  sistema creditizio.  La garanzia del fondo ha natura
  sussidiaria e può essere accordata dal Comitato alle banche su
  richiesta delle stesse o delle imprese interessate, secondo i
  criteri e modalità che saranno stabiliti dal Ministro
  dell'industria, del commercio e dell'artigianato.  La dotazione
  del fondo è costituita dalle somme provenienti dalla
  restituzione dei mutui agevolati di cui all'articolo 1, comma
  1, lettera  b).  In attesa dei rientri dei mutui, il
  Comitato è autorizzato ad integrare la dotazione del fondo con
  anticipazioni, a valere sulle complessive disponibilità
  finanziarie previste entro il limite massimo di lire 50
  miliardi, da recuperare successivamente al verificarsi dai
  rientri medesimi.  Le somme derivanti dai predetti rientri, che
  non si rendano necessarie al fine di assicurare la garanzia
  del fondo, possono essere utilizzate per il finanziamento di
  ulteriori interventi ai sensi della presente proposta di
  legge.
    Il Comitato può assumere partecipazioni in organismi che
  abbiano scopi affini a quelli previsti dalle norme proposte,
  con particolare riferimento a società finanziarie di
  partecipazione.  A tal fine potranno essere prelevate quote
  fino ad un totale di lire 30 miliardi sulle disponibilità di
  cui alla presente proposta di legge.
 
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