| 1. Per favorire lo sviluppo di una nuova imprenditorialità
giovanile e per l'ampliamento della base produttiva e
occupazionale attraverso la promozione, l'organizzazione e la
finalizzazione di energie imprenditoriali, alle cooperative di
produzione e lavoro, nonché alle società, costituite
prevalentemente da giovani tra i 18 e i 29 anni, le cui quote
di partecipazione o le cui azioni spettino in maggioranza ai
medesimi, oppure formate esclusivamente da giovani tra i 18 ed
i 35 anni di età, aventi sede ed operanti nei territori, di
cui agli obiettivi 1, 2 e 5 b) previsti dal regolamento
(CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988,
interessati dai programmi comunitari di sostegno approvati
dalla Commissione delle Comunità europee, e in altre aree
depresse del Centro-Nord definite a livello comunitario, che
si impegnino a realizzare progetti, da esse predisposti, per
la produzione di beni nei settori dell'agricoltura,
dell'artigianato e dell'industria, nonché per la fornitura di
servizi a favore delle imprese appartenenti a qualsiasi
settore, possono essere concesse le seguenti agevolazioni:
a) contributo in conto capitale per le spese di
impianto e per le attrezzature;
b) mutui erogati dal Comitato per lo sviluppo di
nuova imprenditorialità giovanile di cui all'articolo 3, ad un
tasso pari al 30 per cento del tasso di riferimento, nella
misura del 50 per cento delle spese per l'impianto e le
attrezzature; la durata è fissata in dieci anni oltre ad un
periodo di preammortamento di tre anni; tali mutui sono
assistiti dalle garanzie previste dal codice civile e da
privilegio speciale, da costituire con le stesse modalità ed
aventi le stesse caratteristiche del privilegio di cui
all'articolo 7 del decreto legislativo luogotenenziale 1^
novembre 1944, n. 367,
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come sostituito dall'articolo 3 del decreto legislativo del
Capo provvisorio dello Stato 1^ ottobre 1947, n. 1075,
acquisibili nell'ambito degli investimenti da realizzare;
c) contributi decrescenti per la durata di un
biennio per le spese di gestione effettivamente sostenute nel
limite del volume di spesa previsto nel progetto, fino ad un
limite massimo del 75 per cento delle spese per il primo anno
e del 50 per cento per il secondo anno, con possibilità di
parziali anticipazioni limitatamente al primo anno;
d) assistenza tecnica nella fase di progettazione e
di avvio delle iniziative avvalendosi dei soggetti pubblici e
privati di cui all'articolo 3, comma 4;
e) attività di formazione funzionale alla
realizzazione del progetto;
2. Le cooperative di cui al comma 1 devono essere iscritte
nel registro prefettizio di cui all'articolo 13 del decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947,
n. 1577, e successive modificazioni, ed i loro statuti devono
prevedere espressamente ed inderogabilmente le clausole di cui
all'articolo 26 del medesimo decreto, che devono essere
osservate in fatto. E' consentita l'ammissione a soci di
elementi tecnici ed amministrativi anche in misura superiore a
quella fissata dall'articolo 23 del citato decreto legislativo
del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 1947.
3. Nelle società di cui al comma 1 è nullo ogni atto di
trasferimento tra vivi di azioni o quote societarie da parte
di soci di età compresa tra i 18 ed i 35 anni a soggetti che
non abbiano tale requisito, ove stipulato entro dieci anni
dalla data di presentazione della domanda di ammissione alle
agevolazioni. In via eccezionale, previa delibera del Comitato
di cui all'articolo 3, nel limite del 30 per cento delle quote
di partecipazione, azioni o quote societarie possono essere
assunte da finanziarie di partecipazione.
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