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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


7437
DDL0625-0003
Progetto di legge Camera n. 625 - testo presentato - (DDL12-625)
(suddiviso in 11 Unità Documento)
Unità Documento n.3 (che inizia a pag.4 dello stampato)
...C625. TESTIPDL
...C625.
Pag. 4 PROPOSTA DI LEGGE --
Art. 1.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC625 ZZ12 ZZPD ZZPR
    1.  Per favorire lo sviluppo di una nuova imprenditorialità
  giovanile e per l'ampliamento della base produttiva e
  occupazionale attraverso la promozione, l'organizzazione e la
  finalizzazione di energie imprenditoriali, alle cooperative di
  produzione e lavoro, nonché alle società, costituite
  prevalentemente da giovani tra i 18 e i 29 anni, le cui quote
  di partecipazione o le cui azioni spettino in maggioranza ai
  medesimi, oppure formate esclusivamente da giovani tra i 18 ed
  i 35 anni di età, aventi sede ed operanti nei territori, di
  cui agli obiettivi 1, 2 e 5  b)  previsti dal regolamento
  (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988,
  interessati dai programmi comunitari di sostegno approvati
  dalla Commissione delle Comunità europee, e in altre aree
  depresse del Centro-Nord definite a livello comunitario, che
  si impegnino a realizzare progetti, da esse predisposti, per
  la produzione di beni nei settori dell'agricoltura,
  dell'artigianato e dell'industria, nonché per la fornitura di
  servizi a favore delle imprese appartenenti a qualsiasi
  settore, possono essere concesse le seguenti agevolazioni:
        a)  contributo in conto capitale per le spese di
  impianto e per le attrezzature;
        b)  mutui erogati dal Comitato per lo sviluppo di
  nuova imprenditorialità giovanile di cui all'articolo 3, ad un
  tasso pari al 30 per cento del tasso di riferimento, nella
  misura del 50 per cento delle spese per l'impianto e le
  attrezzature; la durata è fissata in dieci anni oltre ad un
  periodo di preammortamento di tre anni; tali mutui sono
  assistiti dalle garanzie previste dal codice civile e da
  privilegio speciale, da costituire con le stesse modalità ed
  aventi le stesse caratteristiche del privilegio di cui
  all'articolo 7 del decreto legislativo luogotenenziale 1^
  novembre 1944, n. 367,
 
                               Pag. 5
 
  come sostituito dall'articolo 3 del decreto legislativo del
  Capo provvisorio dello Stato 1^ ottobre 1947, n. 1075,
  acquisibili nell'ambito degli investimenti da realizzare;
        c)  contributi decrescenti per la durata di un
  biennio per le spese di gestione effettivamente sostenute nel
  limite del volume di spesa previsto nel progetto, fino ad un
  limite massimo del 75 per cento delle spese per il primo anno
  e del 50 per cento per il secondo anno, con possibilità di
  parziali anticipazioni limitatamente al primo anno;
        d)  assistenza tecnica nella fase di progettazione e
  di avvio delle iniziative avvalendosi dei soggetti pubblici e
  privati di cui all'articolo 3, comma 4;
        e)  attività di formazione funzionale alla
  realizzazione del progetto;
    2.  Le cooperative di cui al comma 1 devono essere iscritte
  nel registro prefettizio di cui all'articolo 13 del decreto
  legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947,
  n. 1577, e successive modificazioni, ed i loro statuti devono
  prevedere espressamente ed inderogabilmente le clausole di cui
  all'articolo 26 del medesimo decreto, che devono essere
  osservate in fatto.  E' consentita l'ammissione a soci di
  elementi tecnici ed amministrativi anche in misura superiore a
  quella fissata dall'articolo 23 del citato decreto legislativo
  del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 1947.
    3.  Nelle società di cui al comma 1 è nullo ogni atto di
  trasferimento tra vivi di azioni o quote societarie da parte
  di soci di età compresa tra i 18 ed i 35 anni a soggetti che
  non abbiano tale requisito, ove stipulato entro dieci anni
  dalla data di presentazione della domanda di ammissione alle
  agevolazioni.  In via eccezionale, previa delibera del Comitato
  di cui all'articolo 3, nel limite del 30 per cento delle quote
  di partecipazione, azioni o quote societarie possono essere
  assunte da finanziarie di partecipazione.
 
DATA=940531 FASCID=DDL12-625 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0625 TOTPAG=0012 TOTDOC=0011 NDOC=0003 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= FPD PAGINIZ=0004 RIGINIZ=001 PAGFIN=0005 RIGFIN=034 UPAG=NO PAGEIN=4 PAGEFIN=5 SORTRES= SORTDDL=062500 00 FASCIDC=12DDL0625 SORTNAV=0062500 000 00000 ZZDDLC625 NDOC0003 TIPDOCL DOCTIT0003 NDOC0003



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