| 1. Le agevolazioni finanziarie sono concesse ed erogate
secondo criteri, modalità e procedure stabiliti con decreto
del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
di concerto con il Ministro del tesoro, da emanare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge. Tali criteri e modalità tengono conto:
a) della necessità di individuare gli ambiti
territoriali per la determinazione dei contributi in conto
capitale;
b) della necessità di privilegiare le cooperative
nella determinazione del contributo per le spese di
gestione;
c) della necessità di evitare il cumulo delle
agevolazioni finanziarie previste dalla presente legge con
altre agevolazioni regionali, nazionali e comunitarie;
d) dell'obbligo a carico del soggetto agevolato di
non distogliere dall'uso previsto, per un congruo periodo di
tempo, i beni strumentali agevolati;
e) della necessità di prevedere procedure tali da
assicurare la massima celerità nell'erogazione dei
contributi;
f) dell'opportunità di privilegiare le iniziative
promosse da cooperative e società a prevalente composizione
femminile o costituite esclusivamente da giovani.
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