| 1. Presso il Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato è istituito il Comitato per lo sviluppo di
nuova imprenditorialità giovanile, di seguito denominato
"Comitato", con compiti di assistenza nella fase di
progettazione e di avvio delle iniziative, di definizione di
progetti-tipo in settori prioritari con particolare riguardo
allo sviluppo della cooperazione, di promozione di attività di
formazione, di ammissione alle agevolazioni, di esecuzione del
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provvedimento di ammissione alle agevolazioni, di erogazione
delle agevolazioni stesse e di promozione di cultura
imprenditoriale. Il Comitato, in base a quanto previsto
dall'articolo 2, può altresì provvedere all'attuazione e al
cofinanziamento, eventualmente disponendo anticipazioni sui
finanziamenti concessi con disponibilità proprie da
reintegrare successivamente, di progetti e di interventi
relativi alla imprenditorialità giovanile e allo sviluppo
delle piccole e medie imprese, utilizzando risorse regionali,
nazionali e comunitarie.
2. Il Comitato provvede, inoltre, alla concessione e
all'erogazione delle agevolazioni finanziarie previste dalla
legge 1^ marzo 1986, n. 64, limitatamente alle iniziative con
investimenti inferiori ai 10 miliardi; per gli investimenti
superiori a tale limite provvede il Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato.
3. Il Comitato può disporre la revoca immediata del
finanziamento dei progetti per il venire meno dei requisiti
soggettivi ed oggettivi in base ai quali le agevolazioni sono
state concesse, accertato anche mediante ispezioni e
verifiche. Il Comitato è composto da un esperto con funzioni
di presidente, scelto dal Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, e da sette esperti indicati
rispettivamente dal Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, dal Ministro del tesoro, dall'Associazione bancaria
italiana (ABI), dalle associazioni del movimento cooperativo,
dall'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI),
dall'Unione italiana delle camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura (Unioncamere) e dal Mediocredito
centrale. Il Comitato è affiancato da una consulta con
funzioni di indirizzo e di verifica, composta da quindici
membri designati dal Consiglio nazionale dell'economia e del
lavoro. Tutti i componenti del Comitato sono nominati con
decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato e durano in carica quattro anni.
4. Per l'espletamento dei suoi compiti il Comitato si
avvale di proprio personale il cui rapporto di lavoro è
regolato dalle norme di cui al decreto legislativo 3 febbraio
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1993, n. 29 e successive modificazioni. Le competenze
e le dotazioni organiche sono stabilite con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di
concerto con il Ministro del tesoro, previa deliberazione del
Comitato. Con decreto del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, previa deliberazione del
Comitato, si provvede ad inquadrare nel ruolo da istituire con
la procedura anzidetta, a domanda, il personale, ivi compreso
quello dirigenziale, che ha prestato o presta servizio presso
la segreteria tecnica del Comitato per l'imprenditoria
giovanile nel Mezzogiorno. All'inquadramento del predetto
personale si provvede sulla base di un concorso per titoli e
colloqui, al cui espletamento provvede una apposita
commissione composta dal presidente del Comitato e da due
membri del Comitato stesso. Il Comitato può altresì utilizzare
personale distaccato da amministrazioni pubbliche, anche in
deroga ai rispettivi ordinamenti, e da imprese private
rimborsando i relativi oneri secondo modalità e criteri da
fissare con apposito decreto del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, di
concerto con il Ministro del tesoro. Sempre al fine
dell'espletamento dei propri compiti, il Comitato può
stipulare convenzioni con università, enti di ricerca, enti
pubblici ed economici, organizzazioni cooperative ed
imprenditoriali ed altri soggetti pubblici e privati.
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