| 1. Dopo l'articolo 143- bis del codice civile, come
sostituito dall'articolo 1 della presente legge, è aggiunto il
seguente:
"Art. 143- ter. - (Cognome del figlio di
genitori coniugati.) - Al momento della registrazione del
figlio allo stato civile i genitori, in relazione al cognome
che sarà attribuito al figlio stesso, scelgono:
a) l'attribuzione di un cognome unico, che viene
stabilito con dichiarazione resa all'ufficiale di stato civile
da cui risulti univocamente la comune volontà di determinare
quale dei loro cognomi sarà attribuito al figlio stesso. In
caso di mancato accordo tra i genitori si applica quanto
previsto dalla lettera b);
b) l'attribuzione del doppio cognome; in tal caso
il cognome del figlio è composto dai cognomi di entrambi i
genitori, in ordine alfabetico. Entro sessanta giorni dal
compimento del diciottesimo anno di età, ovvero al momento del
matrimonio qualora questo avvenga prima del compimento del
diciottesimo anno di età, il figlio, possibilmente d'intesa
con i genitori, comunica all'ufficiale di stato civile del
comune di residenza quale dei due cognomi intende conservare
ed utilizzare
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come distintivo di sé. Qualora tale comunicazione non sia
effettuata, il cognome è attribuito d'ufficio scegliendo, fra
i due, il primo in ordine alfabetico".
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