| 1. Le regioni possono costituire comitati regionali di
promozione e di sviluppo dell'imprenditorialità giovanile
composti da rappresentanti della cooperazione, degli
imprenditori e dei lavoratori e ne assicurano il funzionamento
attraverso apposite segreterie tecniche anche decentrate
territorialmente. Il Comitato, mediante apposite convenzioni,
può prestare assistenza tecnica alle regioni nella gestione
delle leggi regionali per lo sviluppo dell'imprenditorialità
giovanile.
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