| 1. Le domande delle cooperative e delle società di cui al
comma 1 dell'articolo 1 volte ad ottenere le agevolazioni
previste dalla presente legge, sono presentate al Comitato o
alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura
competenti per territorio, che le trasmettono allo stesso
Comitato, per i provvedimenti di competenza. Ai fini della
valutazione dei progetti, con particolare riguardo alla loro
economicità e produttività, il Comitato si avvale di un
apposito nucleo di valutazione composto da cinque esperti
nominati dal Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, scelti tra persone che abbiano particolare
competenza in materia di analisi tecnica e finanziaria di
progetti. Il nucleo di valutazione dura in carica tre anni.
2. Le domande di cui al comma 1 sono altresì trasmesse alla
regione competente per territorio che esprime, entro il
termine perentorio di trenta giorni dalla ricezione, il
proprio parere motivato al Comitato.
3. All'esecuzione del provvedimento di ammissibilità alle
agevolazioni provvede il Comitato secondo criteri e modalità
fissati dal decreto di cui all'articolo 2.
4. Le disponibilità finanziarie di cui all'articolo 7 sono
accreditate in apposito conto corrente infruttifero, presso la
tesoreria dello Stato, intestato al Comitato, che provvede ad
autonoma gestione delle disponibilità stesse con apposita
contabilità speciale.
5. Ferme restando le disposizioni della legge 13 settembre
1982, n. 646, tutte le autorizzazioni e licenze necessarie per
la realizzazione dei progetti ammessi alle agevolazioni si
intendono rilasciate ove, entro novanta giorni dalla regolare
richiesta, l'autorità che doveva provvedervi non le abbia
esplicitamente denegate.
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