| 1. E' costituito presso il Comitato un fondo di garanzia
per i finanziamenti ai soggetti di cui all'articolo 1 da parte
del
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sistema creditizio. La garanzia del fondo ha natura
sussidiaria e può essere accordata dal Comitato alle banche su
richiesta delle stesse o delle imprese interessate, secondo i
criteri e le modalità che saranno stabiliti dal Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato. La dotazione
del fondo è costituita dalle somme provenienti dalla
restituzione dei mutui agevolati di cui all'articolo 1. In
attesa dei rientri dei mutui, il Comitato è autorizzato ad
integrare la dotazione del fondo con anticipazioni, a valere
sulle complessive disponibilità finanziarie previste dalla
presente legge, entro il limite massimo di lire 50 miliardi,
da recuperare successivamente al verificarsi dei rientri
medesimi. Le somme derivanti dai predetti rientri, che non si
rendano necessarie al fine di assicurare la garanzia del
fondo, possono essere utilizzate per il finanziamento di
ulteriori interventi ai sensi della presente legge.
2. Il Comitato può assumere partecipazioni in organismi che
abbiano scopi affini a quelli della presente legge con
particolare riferimento a società finanziarie di
partecipazione. A tal fine potranno essere prelevate quote
fino ad un totale di lire 30 miliardi sulle disponibilità di
cui alla presente legge.
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