| 1. Il Comitato subentra nelle funzioni già attribuite alla
Cassa depositi e prestiti, ai sensi del decreto-legge 30
dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 febbraio 1986, n. 44, e successive modificazioni,
nonché nella titolarità dei diritti e degli obblighi posti in
essere per effetto del medesimo decretolegge n. 786 del 1985
dalla Cassa stessa.
2. Per l'espletamento delle attività del Comitato,
continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le
disposizioni sulla Cassa depositi e prestiti di cui alla legge
13 maggio 1983, n. 197, e al decreto ministeriale 1^ marzo
1982, e successive modificazioni. Con decreto del Ministro del
tesoro, di concerto con il Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato,
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da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, saranno emanate le speciali
disposizioni da osservare in materia di modalità contabili, di
rendicontazione e di controllo della gestione. A tal fine è
istituito presso il Comitato un posto fuori ruolo
nell'organico, cui è preposto un dirigente generale dello
Stato, nominato su proposta del presidente del Comitato.
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