| 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, comprese le spese di funzionamento fissate, con i
relativi criteri, con decreto del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del
tesoro, si provvede con le disponibilità finanziarie che
residuano sulle autorizzazioni di spesa previste per la
concessione delle agevolazioni di cui al decreto-legge 30
dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 febbraio 1986, n. 44, e successive modificazioni,
incrementate di ulteriori lire 100 miliardi nel 1994 e lire
100 miliardi nel 1995; al relativo onere si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 9001 dello stato
di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994,
all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero del tesoro.
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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