| 1. Fino alla data di entrata in vigore della presente
legge, continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nel
decretolegge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, e
successive modificazioni. Entro
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i centoventi giorni successivi a tale data è effettuato
il trasferimento delle funzioni e della titolarità di diritti
ed obblighi di cui all'articolo 7. Fino alla data di tale
trasferimento, la Cassa depositi e prestiti continua ad
osservare le disposizioni di cui al citato decreto-legge n.
786 del 1985.
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