| Onorevoli Colleghi! -- Con il referendum del 18
aprile 1993, è stato abrogato l'inciso, contenuto
nell'articolo 75, comma 1, del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.
309, "in dose non superiore a quella media giornaliera,
determinata in base ai criteri indicati al comma 1
dell'articolo 78".
Per effetto di tale abrogazione è stata "depenalizzata" la
condotta - già inclusa nella previsione incriminatrice dettata
dall'articolo 73 del testo unico approvato con il citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, di
"chiunque, per farne uso personale, illecitamente importa,
acquista o comunque detiene sostanze stupefacenti o
psicotrope" in quantità eccedenti la menzionata dose media
giornaliera.
La particolarità della fattispecie abrogata non sembra
consentire, tuttavia, l'applicazione de plano degli
effetti della abolitio criminis alle condanne passate in
giudicato per fatti rientranti nella previsione incriminatrice
abolita dal voto popolare.
Infatti, nel vigore della normativa abrogata, alle condotte
di importazione, acquisto o detenzione di dosi di sostanze
stupefacenti o psicotrope superiori a quella media giornaliera
si applicava senz'altro la sanzione penale, indipendentemente
dalla
Pag. 2
destinazione allo spaccio (tuttora penalmente sanzionata) od
al consumo personale (oggi depenalizzata) delle sostanze
importate, acquistate o detenute. In altre parole, la
previsione incriminatrice includeva due fattispecie,
equivalenti ed indifferenziate (spaccio/consumo), una soltanto
delle quali (destinazione al consumo) è stata abrogata, mentre
l'altra (destinazione allo spaccio) continua a sopravvivere
come figura di reato. Di conseguenza, per stabilire se la
condanna riguarda la prima fattispecie (se si versa, cioè,
nell'ipotesi di abolitio criminis), ovvero se riguarda
la seconda (non colpita dalla abolitio), occorre
stabilire caso per caso se le sostanze importate, acquistate o
detenute fossero destinate allo spaccio od al consumo.
Al fine di cui sopra non sembra immediatamente
utilizzabile, senza gli opportuni adattamenti, la norma del
codice di procedura penale (articolo 673) che attribuisce al
giudice dell'esecuzione, disciplinandone il procedimento, la
ricognizione dei casi di abolitio criminis e la
pronuncia di revoca delle condanne passate in giudicato. Tale
norma, infatti, sembra postulare una indefettibile coincidenza
tra titolo del reato abrogato e concreta fattispecie per cui è
stata pronunciata condanna o almeno una coincidenza che possa
essere, nel caso concreto, rilevata prima facie dalla
sentenza di condanna.
Nel nostro caso la coincidenza tra la abrogata fattispecie
astratta ed il fatto concreto per cui è stata pronunciata
condanna non solo non è indefettibile ma non è neppure sempre
rilevabile dalla sentenza. Infatti, vigente la normativa
abrogata, nella stragrande maggioranza dei casi di
importazione, acquisto o detenzione di quantità di
stupefacenti superiori alla "dose media giornaliera", da un
lato i "capi d'imputazione" recavano, come clausola di stile
(con riferimento alla presunzione di destinazione allo spaccio
di quelle quantità), l'espressione "al fine di spaccio", anche
quando in concreto tale fine non emergeva dagli atti, e
dall'altro lato le sentenze non si preoccupavano di dar conto
della destinazione allo spaccio od al consumo specie nei casi
in cui, trattandosi di quantità di poco eccedenti la dose
media giornaliera cui andavano comunque applicate pene minime,
la motivazione sulla destinazione non era rilevante neppure ai
fini della entità della pena da irrogare.
Per applicare al caso di specie la previsione dell'articolo
n. 673 del codice di procedura penale occorre perciò
attribuire al giudice dell'esecuzione - salvo che non lo si
ritenga già incluso nella predetta norma, letta anche in
correlazione con l'articolo 666, comma 5, del codice di
procedura penale - un potere di cognizione che vada al di là
di quanto emerga dalla sentenza e si estenda a tutti gli
elementi risultanti dal fascicolo processuale.
L'attribuzione di un tale potere al giudice dell'esecuzione
non costituisce, peraltro, una singolare anomalia, una
situazione analoga essendo già nota al sistema processuale
penale, che proprio al giudice dell'esecuzione attribuisce
(articolo 671 del codice di procedura penale) la cognizione
della unicità del disegno criminoso nei casi in cui i reati
avvinti dal vincolo di continuazione siano stati separatamente
giudicati. E si tratta di accertamento non solo, a volte,
rilevante e complesso, ma spesso del tutto estraneo alle
motivazioni delle singole sentenze e perciò ricavabile solo
dall'esame dei fascicoli processuali.
D'altra parte, la revoca delle condanne per fatti che la
legge non prevede più come reati è imposta non solo da
evidenti ragioni di equità, ma altresì dalla disposizione
dell'articolo 2 del codice penale, che non può rimanere
disapplicato nella specie senza violazione del principio
costituzionale di uguaglianza.
La presente proposta di legge appare idonea allo scopo e
pienamente coerente con il sistema processuale vigente. La sua
approvazione appare altresì urgente, essendo evidente che la
protrazione (od anche l'avvio) dell'esecuzione di condanne di
cui si postula la necessità della revoca, costituisce una
intollerabile iniquità e si pone in contrasto con i princìpi
costituzionali. Con la consapevolezza della necessità e della
urgenza dell'approvazione della
Pag. 3
presente proposta di legge, ricordiamo che nella passata
legislatura la Commissione giustizia della Camera dei deputati
approvò in sede legislativa un testo, la cui origine viene
riproposta con il presente atto. Il radicale mutamento della
rappresentanza parlamentare non consente di
adottare automaticamente le procedure accelerate che il
regolamento prevede per i progetti di legge già approvati da
un ramo del Parlamento. Appare più convincente una chiara
assunzione di responsabilità da parte delle nuove Camere che,
se vorranno, potranno rapidamente legiferare.
| |