Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


7453
DDL0627-0002
Progetto di legge Camera n. 627 - testo presentato - (DDL12-627)
(suddiviso in 3 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C627. TESTIPDL
...C627.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC627 ZZ12 ZZRL ZZPR
    Onorevoli Colleghi! -- Con il  referendum  del 18
  aprile 1993, è stato abrogato l'inciso, contenuto
  nell'articolo 75, comma 1, del testo unico approvato con
  decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.
  309, "in dose non superiore a quella media giornaliera,
  determinata in base ai criteri indicati al comma 1
  dell'articolo 78".
    Per effetto di tale abrogazione è stata "depenalizzata" la
  condotta - già inclusa nella previsione incriminatrice dettata
  dall'articolo 73 del testo unico approvato con il citato
  decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, di
  "chiunque, per farne uso personale, illecitamente importa,
  acquista o comunque detiene sostanze stupefacenti o
  psicotrope" in quantità eccedenti la menzionata dose media
  giornaliera.
    La particolarità della fattispecie abrogata non sembra
  consentire, tuttavia, l'applicazione  de plano  degli
  effetti della  abolitio criminis  alle condanne passate in
  giudicato per fatti rientranti nella previsione incriminatrice
  abolita dal voto popolare.
    Infatti, nel vigore della normativa abrogata, alle condotte
  di importazione, acquisto o detenzione di dosi di sostanze
  stupefacenti o psicotrope superiori a quella media giornaliera
  si applicava senz'altro la sanzione penale, indipendentemente
  dalla
 
                               Pag. 2
 
  destinazione allo spaccio (tuttora penalmente sanzionata) od
  al consumo personale (oggi depenalizzata) delle sostanze
  importate, acquistate o detenute.  In altre parole, la
  previsione incriminatrice includeva due fattispecie,
  equivalenti ed indifferenziate (spaccio/consumo), una soltanto
  delle quali (destinazione al consumo) è stata abrogata, mentre
  l'altra (destinazione allo spaccio) continua a sopravvivere
  come figura di reato.  Di conseguenza, per stabilire se la
  condanna riguarda la prima fattispecie (se si versa, cioè,
  nell'ipotesi di  abolitio criminis),  ovvero se riguarda
  la seconda (non colpita dalla  abolitio),  occorre
  stabilire caso per caso se le sostanze importate, acquistate o
  detenute fossero destinate allo spaccio od al consumo.
    Al fine di cui sopra non sembra immediatamente
  utilizzabile, senza gli opportuni adattamenti, la norma del
  codice di procedura penale (articolo 673) che attribuisce al
  giudice dell'esecuzione, disciplinandone il procedimento, la
  ricognizione dei casi di  abolitio criminis  e la
  pronuncia di revoca delle condanne passate in giudicato.  Tale
  norma, infatti, sembra postulare una indefettibile coincidenza
  tra titolo del reato abrogato e concreta fattispecie per cui è
  stata pronunciata condanna o almeno una coincidenza che possa
  essere, nel caso concreto, rilevata  prima facie  dalla
  sentenza di condanna.
    Nel nostro caso la coincidenza tra la abrogata fattispecie
  astratta ed il fatto concreto per cui è stata pronunciata
  condanna non solo non è indefettibile ma non è neppure sempre
  rilevabile dalla sentenza.  Infatti, vigente la normativa
  abrogata, nella stragrande maggioranza dei casi di
  importazione, acquisto o detenzione di quantità di
  stupefacenti superiori alla "dose media giornaliera", da un
  lato i "capi d'imputazione" recavano, come clausola di stile
  (con riferimento alla presunzione di destinazione allo spaccio
  di quelle quantità), l'espressione "al fine di spaccio", anche
  quando in concreto tale fine non emergeva dagli atti, e
  dall'altro lato le sentenze non si preoccupavano di dar conto
  della destinazione allo spaccio od al consumo specie nei casi
  in cui, trattandosi di quantità di poco eccedenti la dose
  media giornaliera cui andavano comunque applicate pene minime,
  la motivazione sulla destinazione non era rilevante neppure ai
  fini della entità della pena da irrogare.
    Per applicare al caso di specie la previsione dell'articolo
  n. 673 del codice di procedura penale occorre perciò
  attribuire al giudice dell'esecuzione - salvo che non lo si
  ritenga già incluso nella predetta norma, letta anche in
  correlazione con l'articolo 666, comma 5, del codice di
  procedura penale - un potere di cognizione che vada al di là
  di quanto emerga dalla sentenza e si estenda a tutti gli
  elementi risultanti dal fascicolo processuale.
    L'attribuzione di un tale potere al giudice dell'esecuzione
  non costituisce, peraltro, una singolare anomalia, una
  situazione analoga essendo già nota al sistema processuale
  penale, che proprio al giudice dell'esecuzione attribuisce
  (articolo 671 del codice di procedura penale) la cognizione
  della unicità del disegno criminoso nei casi in cui i reati
  avvinti dal vincolo di continuazione siano stati separatamente
  giudicati.  E si tratta di accertamento non solo, a volte,
  rilevante e complesso, ma spesso del tutto estraneo alle
  motivazioni delle singole sentenze e perciò ricavabile solo
  dall'esame dei fascicoli processuali.
    D'altra parte, la revoca delle condanne per fatti che la
  legge non prevede più come reati è imposta non solo da
  evidenti ragioni di equità, ma altresì dalla disposizione
  dell'articolo 2 del codice penale, che non può rimanere
  disapplicato nella specie senza violazione del principio
  costituzionale di uguaglianza.
    La presente proposta di legge appare idonea allo scopo e
  pienamente coerente con il sistema processuale vigente.  La sua
  approvazione appare altresì urgente, essendo evidente che la
  protrazione (od anche l'avvio) dell'esecuzione di condanne di
  cui si postula la necessità della revoca, costituisce una
  intollerabile iniquità e si pone in contrasto con i princìpi
  costituzionali.  Con la consapevolezza della necessità e della
  urgenza dell'approvazione della
 
                               Pag. 3
 
  presente proposta di legge, ricordiamo che nella passata
  legislatura la Commissione giustizia della Camera dei deputati
  approvò in sede legislativa un testo, la cui origine viene
  riproposta con il presente atto.  Il radicale mutamento della
  rappresentanza parlamentare non consente di
  adottare automaticamente le procedure accelerate che il
  regolamento prevede per i progetti di legge già approvati da
  un ramo del Parlamento.  Appare più convincente una chiara
  assunzione di responsabilità da parte delle nuove Camere che,
  se vorranno, potranno rapidamente legiferare.
 
DATA=940531 FASCID=DDL12-627 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0627 TOTPAG=0004 TOTDOC=0003 NDOC=0002 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= FRL PAGINIZ=0001 RIGINIZ=015 PAGFIN=0003 RIGFIN=011 UPAG=NO PAGEIN=1 PAGEFIN=3 SORTRES= SORTDDL=062700 00 FASCIDC=12DDL0627 SORTNAV=0062700 000 00000 ZZDDLC627 NDOC0002 TIPDOCL DOCTIT0002 NDOC0002



Ritorna al menu della banca dati