| 1. Le sentenze di condanna pronunciate ai sensi
dell'articolo 73 del testo unico delle leggi in materia di
disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope,
prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di
tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni,
per fatti di importazione, acquisto o detenzione di sostanze
stupefacenti o psicotrope in misura eccedente la dose media
giornaliera già prevista dagli articoli 75 e 78 del citato
testo unico, nelle parti abrogate per effetto del
referendum svoltosi il 18-19 aprile 1993, sono revocate,
ai sensi dell'articolo 673 del codice di procedura penale,
salvo che dagli atti risultino elementi tali da far ritenere
la destinazione delle predette sostanze ad uso diverso da
quello personale.
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