| 1. L'articolo 262 del codice civile è sostituito dal
seguente:
"Art. 262. - (Cognome del figlio.) - Nel caso
di riconoscimento contemporaneo del figlio naturale da parte
di entrambi i genitori, si applica la disciplina prevista
dall'articolo 143- bis..
Nel caso di riconoscimento da parte di un solo genitore, il
figlio naturale assume il cognome del genitore che lo ha
riconosciuto. Qualora l'altro genitore riconosca
successivamente il figlio, ovvero qualora la filiazione sia
accertata in momento successivo al primo riconoscimento, il
cognome del genitore che ha effettuato il riconoscimento
successivo, ovvero nei confronti del quale è stata accertata
successivamente la filiazione, si aggiunge a quello del
genitore che per primo ha riconosciuto il figlio".
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