| Onorevoli Colleghi! -- Già nelle precedenti legislature
furono presentate, ad entrambi i rami del Parlamento, proposte
di legge che avevano per oggetto l'istituzione dell'albo degli
amministratori immobiliari, che non sfociarono mai in una
legge, a causa della chiusura anticipata delle varie
legislature. Nella VII legislatura
le proposte n. 613 e 856 furono discusse dalla
Commissione giustizia del Senato. Nella VIII legislatura fu
approvato nuovamente al Senato in Commissione il progetto di
legge n. 166. Nella X legislatura la Commissione giustizia
della Camera approvò in sede legislativa un testo unificato
dei vari provvedimenti presentati
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in materia. Nell'XI legislatura sono state presentate
quattro proposte di legge: n. 184 (D'Amato - Borgoglio), n.
828 (Biondi), n. 1043 (Vairo - Senese) n. 1259 (Balocchi),
tutte dal titolo "Istituzione dell'albo degli amministratori
di stabili in condominio", riportanti il testo già approvato
nella precedente legislatura.
Il 25 maggio 1993 la Presidenza della Camera dei deputati
trasmetteva il testo approvato al Senato ove otteneva, sia
pure con emendamenti, il parere favorevole delle Commissioni
affari costituzionali e bilancio. La discussione in
Commissione giustizia era giunta all'esame della richiesta di
trasferimento della proposta in sede legislativa, quando lo
scioglimento anticipato delle Camere ne ha nuovamente bloccato
l' iter.
La sempre maggiore diffusione della proprietà immobiliare,
con particolare riferimento al condominio, divenuta negli
ultimi anni anche sotto il profilo sociale, oltre che edilizio
ed urbano, uno dei simboli significativi del nostro tempo,
rende più sentita la necessità di una regolamentazione del
settore degli amministratori immobiliari. Nell'espletamento
delle funzioni sempre più impegnative dell'amministratore di
condominio emergono responsabilità dirette e personali che
assumono, di volta in volta, aspetti civili, penali e fiscali.
Si pensi alle problematiche connesse alle leggi per la
prevenzione degli incendi e al contenimento dei consumi
energetici, alle norme per la sicurezza degli impianti, che
prevedono sanzioni a carico degli amministratori fino a cinque
milioni, alle normative CEE in materia di adeguamento degli
impianti condominiali, alle normative per il superamento delle
barriere architettoniche, alle disposizioni in materia di
parcheggi, a quelle di carattere fiscale.
La diffusione dell'istituzione condominio fa sì che siano
sempre più numerose le persone che assumono responsabilità
notevoli, quali sono oggi quelle di un amministratore
immobiliare, senza essere in possesso della adeguata
preparazione e con conseguenti danni che ricadono
sostanzialmente sulla comunità. Recentemente la stampa
nazionale ne ha ampiamente riferito, sollecitando una
regolamentazione a tutela dell'utente.
E' peraltro un dato di fatto che tale compito venga svolto
più nella forma di secondo lavoro che non come professione
primaria, talvolta anche da persone già penalmente perseguite
per reati contro il patrimonio. La presente proposta di legge
non intende escludere dall'attività di amministratore coloro
che già svolgono un'altra professione, come d'altra parte
accade anche per gli altri albi, quali quello degli ingegneri,
dei geometri, dei ragionieri, dei dottori commercialisti, nei
quali l'iscrizione all'albo è compatibile anche con lo
svolgimento di un lavoro a carattere subordinato o
impiegatizio presso enti pubblici o privati. Sarà semmai il
datore di lavoro, nel caso di pubblico dipendente, a
consentire lo svolgimento di un'ulteriore attività oltre a
quella prestata in via principale.
La soluzione qui proposta vuole evitare l'appesantimento
conseguente all'istituzione di complessi organismi; le stesse
associazioni di categoria attualmente esistenti, quali
l'A.N.A.I. (Associazione nazionale amministratori immobiliari,
fondata nel 1970), l'A.I.A.C.I. (Associazione italiana
amministratori condomini e immobili, fondata nel 1974) capaci
di assolvere quelle funzioni che sono proprie degli organismi
associativi di categoria e che eventualmente, in un secondo
tempo, potrebbero trovare una loro più propria collocazione
sistematica collegata all'istituzione dell'albo.
La necessità di offrire precise garanzie all'utente era
peraltro prevista già dal Codice civile del 1942, laddove
citava che "la nomina e la cessazione per qualunque causa
dell'amministratore dall'ufficio sono annotate in apposito
registro" (articolo 1129, quarto comma) norma decaduta a
seguito dell'abrogazione delle Corporazioni.
La presente proposta di legge mira al raggiungimento dei
seguenti risultati:
a) l'accertamento, attraverso una prova tecnica,
delle capacità tecnico-giuridiche dell'amministratore;
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b) la sorveglianza, garantita dall'iscrizione
all'albo, della correttezza dell'amministratore nello
svolgimento dei propri compiti e la tutela patrimoniale
dell'utente, attraverso l'obbligo di fornire garanzie, anche
fidejussorie;
c) l'evidenziazione, sotto il profilo fiscale, di
una attività oggi quasi completamente non soggetta ad
imposizione fiscale, con conseguente recupero da parte dello
Stato delle zone di evasione;
d) la possibilità di occupazione per alcune decine
di migliaia di giovani diplomati e laureati attualmente
disoccupati o sottoccupati.
La proposta di legge prevede infine alcune norme di
carattere transitorio con le quali si riconosce il valore di
prove tecniche già in precedenza sostenute, ovvero di una
attività già prestata a carattere continuativo.
Nella formulazione dell'articolato si è ovviamente tenuto
conto degli emendamenti introdotti al Senato, nella passata
legislatura, dalle Commissioni affari costituzionali e
giustizia, nonché delle osservazioni presentate dall'Autorità
garante della concorrenza e del mercato e dagli ordini e
collegi professionali.
In particolare, si è ritenuto di dover riportare la
struttura periferica dei collegi nell'ambito territoriale dei
tribunali e non in quello ben più ampio delle corti d'appello
e ciò per agevolare tutti coloro che dovranno o vorranno
avvalersi dell'opera dei collegi, anche in relazione ai
servizi che saranno chiamati a svolgere. Si è tolto il limite
territoriale posto all'attività professionale nell'ambito del
proprio collegio liberalizzandolo a tutto il territorio
nazionale.
Si è stabilito che coloro che sono già iscritti in albi
professionali possano accedere anche a quello degli
amministratori immobiliari senza dover sostenere esami
d'abilitazione e presentando, come documentazione, la sola
dichiarazione d'iscrizione rilasciata dall'ordine o collegio
di appartenenza. All'articolo 15 si sono inseriti tra i
componenti dei consigli provvisori anche gli iscritti negli
albi professionali dei collegi dei geometri, dei ragionieri e
dei periti industriali, con la condizione indispensabile che
esercitino effettivamente tale attività.
Va osservato che l'Autorità garante della concorrenza e del
mercato ha posto riserva sul problema del tariffario che,
peraltro, non viene approvato contestualmente alla presente
proposta di legge, ma viene rimandato, in analogia a quanto
prevedono gli ordinamenti di collegi ed ordini professionali,
al Ministro di grazia e giustizia.
Il concetto di tutela dell'utente è comunque alla base di
questo provvedimento, che espressamente prevede la
partecipazione dello stesso, attraverso i rappresentanti della
proprietà edilizia, alla formazione del tariffario; così come
appare evidente anche nella parte introduttiva al tariffario,
proposta dalla F.I.A.B.S. (Federazione italiana amministratori
beni stabili), che riunisce le due maggiori associazioni
esistenti, A.I.A.C.I. ed A.N.A.I., dove sono elencate tutte le
attività ordinarie dovute dall'amministratore di condomini e
che il consumatore ha diritto di pretendere, distinguendole da
quelle che invece hanno carattere straordinario.
Sotto questo profilo non si può disattendere che gli
amministratori di condomini, in forza di un mandato che è
rinnovabile annualmente, operano in nome e per conto dei
consumatori, condomini od inquilini che essi siano,
nell'ambito delle delibere prese in assemblea e sulla scorta
delle indicazioni che vengono dagli stessi.
La gestione dei servizi condominiali e l'operare affinché
questi diano risultati quanto più vicini possibile ai desideri
dei consumatori, la verifica, attraverso gare d'appalto, che i
costi sostenuti siano quelli economicamente più convenienti
per i condomini, il controllo che le prestazioni appaltate
forniscano le necessarie garanzie e siano rispondenti ai
contenuti delle offerte, sono alcune delle quotidiane attività
che l'amministratore di condominio svolge a tutela e
nell'interesse del consumatore.
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Nell'XI legislatura al provvedimento sull'istituzione
dell'albo degli amministratori di stabili in condominio era
stato congiunto il ddl n. 1301, presentato al Senato e recante
"Norme attuative del registro di cui agli articoli 1129 e 1138
del codice civile".
Con tale disegno di legge si ricordava che gli articoli
1129 e 1138 del codice civile prevedevano il deposito dei
regolamenti di condominio ed i verbali con la nomina
dell'amministratore per essere annotati in un apposito
registro tenuto, ai sensi dell'articolo 71 delle disposizioni
di attuazione del codice civile, presso l'Associazione dei
proprietari di fabbricati.
Nella relazione al disegno di legge n. 1301 è spiegato che:
"Il sistema previsto dal vigente codice è però venuto a cadere
in una con la soppressione dell'ordinamento corporativo
(decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369,
e successive modificazioni) ed il fatto che a tutt'oggi il
vuoto normativo non sia stato colmato è fonte di notevoli
disagi, fino al menomare talvolta la possibilità di far valere
i diritti dei condomini e dei terzi (a seguito delle
difficoltà, a volte difficilmente superabili, addirittura
anche solo di individuare - appunto da parte di terzi, specie
se in conflitto - l'amministratore legalmente in carica dei
condomini e di conoscere l'esatto tenore dei regolamenti
condominiali e delle modifiche intervenute
successivamente...)". "Tutto questo, tanto più in presenza di
una perdurante giurisprudenza (da ultimo: Cassazione, 25
ottobre 1988, n. 5678) che ritiene inopponibili ai terzi le
clausole di regolamenti condominiali non trascritti -
testualmente, come recita la precitata decisione - nel
registro di cui all'articolo 1129 del codice civile (peraltro
- come detto - inesistente)".
Non vi è dubbio che l'esigenza illustrata dai senatori
Campagna e Candioto, presentatori del disegno di legge citato,
di istituire nuovamente tale obbligo corrispondendo ai voti di
categorie professionali e delle associazioni sindacali
interessate, risponda alle reali necessità degli operatori del
settore.
Basti pensare ad esempio:
alla necessità per la pubblica amministrazione (uffici
comunali, Vigili urbani, Polizia, Vigili del fuoco, protezione
civile, eccetera) di reperire con celerità il nominativo e
l'indirizzo dell'amministratore del condominio;
al consolidamento di un concetto di trasparenza della
vita e della gestione del condominio consentendo agli
interessati (autorità, professionisti, condomini, inquilini)
di accedere alla consultazione di questa documentazione presso
questa "conservatoria dei registri condominiali";
ai compiti della polizia tributaria sia per quanto
riguarda la verifica dell'attività degli amministratori di
condominio, eliminando l'evasione dell'IVA sui loro onorari,
che per i controlli indiretti sui fornitori attraverso il
condominio;
a ricerche di regolamento e di delibere assembleari da
parte della magistratura ordinaria.
Da quanto illustrato emerge la necessità che tale norma sia
ripristinata, anche se sorge una difficoltà: il Codice civile
prevedeva il deposito presso l'Associazione dei proprietari di
fabbricati in quanto, vigendo il regime corporativistico,
questa era l'unica a rappresentare la categoria; oggi, con il
pluralismo associativo (Confedilizia, U.P.P.I,
C.O.N.F.A.P.P.I, A.P.P.C., A.S.P.I., eccetera) tale norma
risulta inapplicabile in quanto destinata solo a creare
confusione e disagi per gli interessati dovendo questi, in
modo defatigante, ricercare la documentazione sparsa fra più
associazioni, senza la certezza e la garanzia, in caso di
necessità, di poterla raccogliere tutta.
Con l'istituzione dell'albo degli amministratori
immobiliari si apre però la possibilità di affidare a questo
la conservatoria dei documenti condominiali. Si tratta di una
struttura che esisterà su tutto il territorio nazionale, che
sarà unica per la gestione degli albi previsti dalla proposta
di legge.
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Si fa anche rilevare che per l'iscrizione e la
conservazione dell'iscrizione gli amministratori debbono già
depositare presso il collegio il verbale di nomina.
Si ritiene pertanto che, anche ai fini del contenimento
della relativa spesa, che comunque non graverebbe sul bilancio
dello Stato, si possa affidare la conservazione dei documenti
condominiali (regolamenti, verbali, consuntivi e riparti) ai
collegi degli amministratori immobiliari.
Nel quadro di una società che è chiamata con sempre
maggiore frequenza a fronteggiare fenomeni innovativi di
interesse generalizzato, si ritiene
indispensabile far fronte a tali esigenze con organismi che
non siano rimessi alla casuale improvvisazione, ma che
rispondano ad accertate qualità ed attitudini di preparazione
tecnica in relazione ai compiti da svolgere. Per questo
riteniamo che l'istituzione dell'albo risponda appunto a tali
esigenze anche sociali. Né d'altra parte va sottaciuto che
l'Italia è l'unico Paese della Comunità europea in cui è
libera l'improvvisazione nella gestione del patrimonio
immobiliare, mentre gli altri Paesi della Comunità europea
hanno da tempo regolamentato tale professione.
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