| (Requisiti per l'iscrizione all'albo
circoscrizionale).
1. Possono richiedere l'iscrizione ad uno degli albi
circoscrizionali di cui all'articolo 2 coloro che:
a) hanno compiuto il diciottesimo anno di età;
b) sono cittadini italiani o di altro Stato
appartenente alla Comunità europea;
c) hanno il godimento dei diritti civili;
d) hanno conseguito il diploma di istruzione
secondaria superiore;
e) hanno superato l'esame di abilitazione di cui
all'articolo 7;
f) non sono stati condannati con sentenza
irrevocabile né sono sottoposti a procedimento penale per uno
dei delitti di cui all'articolo 13, comma 10, lettera
a), e non si trovano nella condizione di cui alla
lettera b) del medesimo comma.
2. L'iscrizione all'albo circoscrizionale è deliberata dal
consiglio del relativo collegio.
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3. Le iscrizioni agli albi circoscrizionali non sono
limitate nel numero.
4. All'atto dell'iscrizione all'albo circoscrizionale il
richiedente deve depositare presso il collegio:
a) il certificato generale del casellario
giudiziale;
b) i certificati dei carichi penali pendenti;
c) il certificato di residenza;
d) il diploma, anche in copia autentica, attestante
il titolo di studio posseduto;
e) il certificato attestante il superamento
dell'esame di abilitazione di cui all'articolo 7.
5. Per gli iscritti in altri ordini e collegi professionali
è sufficiente depositare la dichiarazione di iscrizione
rilasciata dal collegio o dall'ordine professionale di
appartenenza.
6. All'atto dell'iscrizione all'albo circoscrizionale viene
formato un fascicolo personale, nel quale sono inseriti i
documenti depositati ai sensi del comma 4, nonché ogni altro
documento che si riferisce all'attività dell'iscritto.
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