| (Esame di abilitazione).
1. L'iscrizione ad uno degli albi circoscrizionali di cui
all'articolo 2 è subordinata
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al superamento di un esame di abilitazione.
2. L'esame di cui al comma 1 è indetto, con cadenza almeno
biennale, dal Ministro di grazia e giustizia e consta di una
prova scritta e di due orali. Il suddetto esame ha luogo
presso ogni sede di tribunale.
3. Le commissioni d'esame, una per ogni collegio, sono
nominate dal consiglio. Delle commissioni fa parte un
rappresentante delle organizzazioni della proprietà
edilizia.
4. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge il Ministro di grazia e giustizia stabilisce,
con proprio decreto, le materie ed i programmi di esame.
5. Coloro che sono già iscritti in ordini o collegi
professionali sono esentati dall'obbligo di sostenere l'esame
di abilitazione e sono automaticamente iscritti a
presentazione di domanda.
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