| (Costituzione del consiglio del collegio
circoscrizionale).
1. Il consiglio del collegio circoscrizionale degli
amministratori immobiliari è composto da cinque a undici
membri, eletti dagli iscritti al relativo albo a scrutinio
segreto e con voto limitato.
2. Il consiglio del collegio circoscrizionale dura in
carica tre anni.
3. Il consiglio del collegio circoscrizionale elegge nel
suo seno un presidente ed un segretario e può delegare lo
svolgimento di sue funzioni a singoli componenti. In caso di
impedimento del presidente, le relative funzioni sono svolte
dal consigliere più anziano per iscrizione all'albo
circoscrizionale e, nel caso di pari anzianità di iscrizione,
dal consigliere più anziano per età.
4. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge il Ministro di
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grazia e giustizia stabilisce, con proprio decreto, le
modalità di elezione del consiglio del collegio
circoscrizionale.
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