| (Funzioni del consiglio del collegio
circoscrizionale).
1. Il consiglio del collegio circoscrizionale degli
amministratori immobiliari:
a) provvede alla tenuta dell'albo di cui
all'articolo 2;
b) fissa il contributo annuale, da sottoporre
all'approvazione del consiglio direttivo nazionale, che gli
iscritti all'albo debbono versare al collegio
circoscrizionale, in modo da assicurare il finanziamento dei
costi relativi alle funzioni svolte dal collegio
circoscrizionale stesso e, per la quota spettante, dal
collegio nazionale, nonché il finanziamento dei costi
derivanti dallo svolgimento degli esami di abilitazione;
c) esercita le funzioni in materia disciplinare ad
esso attribuite dalla presente legge.
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