| (Compensi degli amministratori
immobiliari).
1. I compensi spettanti agli amministratori immobiliari
sono determinati dal Ministro di grazia e giustizia, con
proprio decreto, su proposta del consiglio direttivo
nazionale, sentite le organizzazioni della proprietà
edilizia.
2. In relazione a particolari condizioni sociali ed
ambientali, il consiglio del collegio circoscrizionale può
disporre in via generale, nell'ambito della circoscrizione di
tribunale, la riduzione fino al trenta per cento dei compensi
di cui al comma 1.
3. Il consiglio del collegio circoscrizionale esprime, se
richiesto da un amministratore o da un condominio, parere di
congruità sulle parcelle presentate dagli iscritti, sentito il
condominio interessato.
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Se richiesto, effettua altresì opera di conciliazione nelle
controversie tra gli iscritti ed i condomini.
4. La parcella dell'amministratore, corredata dal parere di
congruità emesso dal consiglio del collegio circoscrizionale,
ed il verbale della conciliazione di cui al comma 3 sono
titoli idonei per ottenere decreto d'ingiunzione di pagamento,
ai sensi degli articoli 633 e seguenti del codice di procedura
civile.
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